Legge delega sulla disabilità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo decreto attuativo, n. 62/2024 - AIPD Sede Nazionale

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Legge delega sulla disabilità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto attuativo, n. 62/2024

Legge delega sulla disabilità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto attuativo, n. 62/2024

Preannunciato già da qualche settimana, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 111, del 14 maggio 2024, il Decreto legislativo n° 62, 3 maggio 2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

Del decreto 62/2024 e degli altri relativi alla legge delega, i soci AIPD hanno potuto avere un importante approfondimento grazie all’intervento dell’avv. Gianfranco De Robertis realizzato nel corso dell’Assemblea dei soci AIPD di aprile.

Si tratta dell’ultimo decreto attuativo della legge delega sulla disabilità, legge n° 227/2021, con il quale viene attuata la parte relativa al nuovo accertamento della condizione di disabilità e all’attivazione dei sostegni per la realizzazione del progetto di Vita.

Tra le disposizioni già in vigore a far data dal 30 giugno segnaliamo quelle dell’art. 4 “Terminologia in materia di disabilità”, che indicano un importante segnale culturale perché finalmente vengono rimosse le terminologie ormai obsolete con le quali, nella normativa italiana, sono indicate le persone con disabilità:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, e’ sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla
lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Nel 2025 si avvierà una sperimentazione per la nuova valutazione di base e per la valutazione multidimensionale finalizzata all’elaborazione del progetto di vita, in territori che saranno individuati con successivi decreti da approvarsi entro il 30 novembre 2024. Dal 1° gennaio 2026 la riforma sarà operativa in tutto in territorio nazionale

La nuova valutazione di base, a cura dell’INPS andrà a:
– sostituire quella della condizione di disabilità  (oggi riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 3, art. 3 della legge 104/92, i cui testi vengono modificati dall’art. 3 del d.lgs).
– includere gli accertamenti dell’ invalidità civile, sordità e cecità civile, sordocecità, di disabilità ai fini scolastici e lavorativi;
– individuare i presupposti per la concessione dell’assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai LEA; gli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza nonché di disabilità gravissima (ad eccezione della condizione di non autosufficienza delle persone anziane); i requisiti necessari per l’accesso alle agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità.

La nuova valutazione di base segue sostanzialmente la procedura attualmente in essere eliminando però la necessità di invio della domanda amministrativa da parte del cittadino (che attualmente deve essere inviata dopo che il medico di base ha prodotto e inviato all’INPS il certificato introduttivo); l’intero procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, entro 30 nel caso di minori, entro 15 giorni nel caso di pazienti oncologici. Viene allargata la platea dei medici che possono inviare il certificato medico introduttivo (potranno farlo anche i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare).

La valutazione è in capo alle Commissioni INPS che possono convocare la persona o valutare la documentazione ad essa riferita prodotta dal medico; in conclusione avverrà il rilascio del Certificato della condizione di disabilità, che, tranne casi eccezionali determinati con un decreto del ministero della Salute, non avrà scadenza. Detto certificato sarà inserito del Fascicolo Sanitario elettronico. Una volta avuto il certificato, sarà cura della stessa commissione INPS informare il cittadino circa il diritto al progetto individuale di vita partecipato e personalizzato e attivare il procedimento al suo Comune/ambito sociale di residenza.

Dalla valutazione di base si arriva alla valutazione multidimensionale realizzata dall’Unità dedicata di cui l’interessato è parte integrante e attiva, che permetterà di programmare il progetto individuale di vita partecipato e personalizzato. A questa Unità di Valutazione Multidimensionale, su richiesta dell’interessato, possono partecipare anche rappresentanti delle associazioni. L’attuazione del progetto di vita sarà sostenuta dal budget di progetto, che sarà predisposto secondo i principi della co-programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell’integrazione e interoperabilità nell’impiego delle risorse e degli interventi pubblici e privati.

Un aspetto importante del decreto è quello relativo alla formazione dei componenti le unità di valutazione di base e le unità di valutazione multidisciplinare che dovranno poi elaborare il progetto di vita.

Novità introdotta dall’art. 17 del decreto (che inserisce l’articolo 5bis alle legge 104/92) è l’accomodamento ragionevole: nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole [..] individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. L’accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né’ limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

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Patrizia Danesi