Recupero dell’Iva indebitamente versata, l’Agenzia delle Entrate spiega come procedere al rimborso. Nella risposta n. 66/2024, l’Amministrazione finanziaria si occupa del caso di una società che fino al 2017 si è avvalsa dei servizi forniti da una cooperativa.
La cooperativa ha regolarmente registrato le fatture emesse alla società istante ed ha provveduto negli anni interessati ad operare le liquidazioni ed i versamenti di imposta Iva scaturita dalle stesse. Le Entrate, nel corso di una verifica, ha riqualificato contrattualmente il rapporto instaurato tra le parti, considerando lo stesso un ”contratto di somministrazione lavoro”, piuttosto che un “contratto di appalto per servizi”.
Il caso di Iva non dovuta
La riqualificazione avrebbe comportato, per gli anni d’imposta 2016 e 2017, che le fatture emesse nel periodo non avrebbero dovuto essere assoggettate ad imposta Iva.
Pertanto, l’istante richiede che, tenuto conto che è rimasta incisa di un’Iva che non può portare in detrazione, l’unico strumento a disposizione possa essere la presentazione dell’istanza diretta di rimborso, da prodursi entro 2 anni dall’evento.
Richiesta di rimborso Iva
Ne deriva che la richiesta di rimborso per l’Iva non dovuta è possibile solo se presentata dal soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, entro il limite di due anni dalla restituzione dell’imposta indebitamente applicata. L’istante, ovvero il soggetto obbligato alla rivalsa, ha solo la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta ricorrendo, ove possibile, alla giurisdizione civilistica.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it