Decontribuzione alle lavoratrici madri di tre o più figli - redigo.info

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Medesima misura per le lavoratrici madri con due figli

La legge di Bilancio per il 2024 prevede (articolo 1, comma 180) che: “[…] per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti [IVS – NdR] a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Non solo madri di tre figli. Anche di due

L’esonero è esteso, in via sperimentale, ma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In cosa consiste?

In definitiva, la misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, come detto nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’ambito sono i rapporti di lavoro instaurati (o instaurandi) nel periodo di vigenza della decontribuzione, dei settori pubblico e privato (anche in quello agricolo).

La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, poiché si tratta di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sitografia

www.inps.it

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