La decisione di destinare i propri beni a un ente solidale solleva molte domante di tipo pratico e burocratico, non ultima la questione su quale sia la formula più conveniente tra lascito testamentario e donazione in vita. È il punto della lettera che Emanuela ha scritto ad Ai.Bi., alla quale rispondiamo con questa guida alla scelta consapevole
Nella seguente lettera, Emanuela afferma di aver deciso di donare i propri beni a un ente del terzo settore, come Ai.Bi., ma di avere dubbi sulla modalità per concretizzare tale lascito.
Lascito testamentario o donazione in vita?
“Buongiorno,
mi chiamo Emanuela.
Vi scrivo perché vorrei lasciare i miei beni, tra cui un immobile, a un ente di volontariato come il vostro, ma vorrei avere prima alcune informazioni sulle spese relative all’atto con cui potrei effettuarlo.
Vorrei sapere se è più conveniente per me, ma anche per chi riceve, effettuare un lascito testamentario o una donazione in vita.
Grazie,
Emanuela”
Gentile Emanuela,
la sua domanda è particolarmente specifica e per risponderle non possiamo fare altro che “dare dei numeri”.
La differenza da i due atti
Prima vogliamo ricordare che vi sono alcune notevoli differenze tra i due atti che lei ha indicato, pur se entrambi portatori di vantaggi per chi li riceve; la scelta tra l’uno e l’altro comporta quindi la valutazione di numerosi elementi.
Per fare un esempio, la donazione si realizza immediatamente, mentre il testamento produce gli effetti solo alla morte del testatore, però in entrambi i casi bisogna rispettare la quota di legittima, di cui abbiamo abbondantemente parlato nelle nostre news.
La quota di legittima
Per stabilire la quota di legittima si prendono in considerazione anche le donazioni fatte in vita dal defunto, considerate alla stregua di un’anticipazione dell’eredità, che quindi rientrano nel patrimonio dal defunto.
Gli eredi legittimari, se lesi nelle quote loro legalmente spettanti, possono impugnare sia la donazione sia il testamento e adire le vie legali.
Ecco perché a volte può risultare rischiosa la vendita di un immobile ricevuto in donazione: gli eredi hanno 10 anni di tempo per contestarla.
L’imposta di successione
Ma la sua domanda verte esclusivamente sull’aspetto fiscale e quindi rispondiamo indicando i seguenti valori.
Che si scelga la donazione in vita o il testamento, il costo del trasferimento di un bene è l’imposta di successione, ovvero:
- il 4%, calcolabile sull’importo eccedente 1 milione di euro, se si tratta di un coniuge o di un parente in linea retta;
- il 6%, calcolabile su un valore eccedente i 100.000 €, se si tratta di un fratello o di una sorella;
- il 6% sul valore totale senza franchigia per tutti i parenti entro il 4°grado, per gli affini in linea retta e per quelli in linea collaterale fino al 3°grado e l’8% senza franchigia per altri soggetti.
Si aggiungano a ciò l’imposta ipotecaria e catastale, calcolate rispettivamente sul 2% e sull’ 1%, con un importo minimo di 200 € in caso di prima casa, del valore degli immobili.
In trattamento agevolato
La normativa tributaria riconosce però un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal vincolo di parentela.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 €.
La riserva di usufrutto
Facciamo una precisazione a favore della donazione in quanto può essere effettuata con la riserva di usufrutto che si verifica quando si separa il diritto di uso e il valore dell’usufrutto del bene: con una casa, per esempio, il donatario ne acquisisce la proprietà piena, ma l’usufrutto del bene rimane al donante.
Ciò può tagliare la tassazione sull’atto di donazione, rendendolo più conveniente rispetto a una successione testamentaria.
Abbiamo fornito informazioni sulla tassazione estendendola a tutti i soggetti potenziali beneficiari e non solo a un ETS (Ente del Terzo Settore), cercando utilizzare la sua domanda per fornire più dati utili possibili.
Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria
Per informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.