Un decreto interministeriale del 4 agosto 2023 ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di:
– sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– cessazione del rapporto di lavoro.
Con la circolare n. 89, INPS illustra la disciplina di dettaglio del Fondo in esame, con particolare riferimento alla prima delle prescritte ipotesi, ovvero la prestazione a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, rinviando a successivi messaggi le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni facoltative e integrative.
Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, da gennaio 2024 sostituisce il FIS
Il Fondo, il suo sostegno, riguarda:
– imprese che rientrano nei settori di attività coperti dalla CIGO e dalla CIGS;
– imprese operanti in settori di attività precedentemente coperti dal FIS.
A tale proposito, va ricordato che: per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, il FIS garantiva, sino al 2023, la prestazione di assegno di integrazione salariale solo per causali ordinarie; gli stessi, pertanto, rientrano anche nel campo di applicazione della CIGS. Questa, però, trova applicazione per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti nel semestre precedente, solo se operanti nei settori non coperti da altri Fondi (di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D. lgs n. 148/2015). Da gennaio 2024, primo mese di decorrenza del nuovo Fondo, i datori che afferivano al FIS non sono più soggetti alla disciplina di quest’ultimo e, qualora impieghino più di 15 dipendenti nel semestre precedente, a quella della CIGS.
Il nuovo Fondo eroga prestazioni ordinarie e integrative. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel suo campo di applicazione vengono previste:
a. prestazioni integrative a sostegno del reddito laddove, come detto, avvenga una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o la cessazione del rapporto di lavoro;
b. il finanziamento di programmi formativi;
c. per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS – pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria – il Fondo in esame garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale.
Tutte le prestazioni erogate dal Fondo rappresentano un regime sostitutivo del regime della GIGS, nonché del Fondo di integrazione salariale e dei rispettivi regimi di contribuzione.
No al tetto aziendale
Il neonato Fondo garantisce, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro sopra indicati, l’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale per tutte le causali che la norma prevede (art. 11 e art. 21 del D. lgs n. 148/2015). Esso versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla sua sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ex art. 40, L. n. 183/2010), per tutto il periodo di durata dell’assegno di integrazione salariale. Riguardo a quest’ultimo, la prestazione non può essere soggetta a eventuali limiti di erogazione; perciò, non si applica il meccanismo del tetto aziendale previsto per le altre prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria.
Val la pena rammentare che destinatari dell’assegno di integrazione salariale sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato dipendenti delle imprese afferenti al Fondo non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015. Traducendo, dal 1° gennaio 2022 sono ricompresi nella platea dei beneficiari:
– tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato;
– i lavoratori a domicilio;
– gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato.
Ne restano, viceversa, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo.
Ai fini dell’accesso alla prestazione non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è domandato il trattamento.
Redazione redigo.info