Aliquota e regole per gli intermediari: la nuova guida AE - redigo.info

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Pubblicato nella sezione “L’Agenzia informa” del sito delle Entrate, il nuovo vademecum Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari” che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di affitto sottoposti a cedolare secca e gli obblighi per gli intermediari. L’aggiornamento della Guida è necessario considerando le modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 al dl n. 50/2017: prima fra tutte, le novità relative all’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve.

Dal 1° gennaio 2024 si applica l’aliquota del 26 per cento nella forma di cedolare secca. Si riduce poi ulteriormente al 21 per cento per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare, individuata nella dichiarazione dei redditi e relativa al periodo d’imposta indicata dal contribuente.

La tipologia di contratti per cui può essere scelto il regime della cedolare secca è relativa alle seguenti caratteristiche:

  • durata non superiore a 30 giorni di contratti stipulati tra persone fisiche;
  • adozione di schemi contrattuali generici;
  • riguardo esclusivo per unità immobiliari situate in Italia e ad uso abitativo;

Inoltre, possono considerarsi adatti anche contratti di sublocazione, contratti che prevedono servizi extra alla locazione o contratti conclusi tra soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

Le regole per gli intermediari

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta, sugli intermediari, nella misura del 21 per cento e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente da quale sia il regime fiscale adottato dal beneficiario. Gli obblighi degli intermediari immobiliari possono essere sintetizzati nei seguenti:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti di locazione breve stipulati tramite loro stessi;
  • operare una ritenuta del 21 per cento a titolo di acconto ed effettuare il relativo versamento;
  • rilasciare la certificazione delle pratiche effettuate.

Cambiano anche le modalità di adempimento degli obblighi, in riferimento agli intermediari non residenti:

  • i soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti, attraverso l’organizzazione stessa;
  • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE possono adempiere direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti residenti al di fuori dell’UE, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti tramite l’organizzazione stessa ma, nel caso in cui non sia riconosciuta, devono nominare un rappresentante fiscale.
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