Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto relativo al regolamento che individua le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle patenti a crediti per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il decreto entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e, conseguentemente, anche le richieste potranno essere effettuate a partire dalla data citata, attraverso il portale dell’ispettorato del Lavoro.
Chi deve presentare le domande
Possono presentare la domanda relativa alla patente a crediti il legale rappresentate dell’impresa o il lavoratore autonomo che lavorano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano forniture, consegne, o si prestano per lavori di natura strettamente intellettuale. I soggetti, al momento della domanda, devono risultare il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
Questi requisiti sono dimostrabili, come riporta il decreto, con autocertificazione.
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso de documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Questi requisiti, invece, necessitano di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Per quanto riguarda le imprese o i lavoratori autonomi stabili in uno Stato membro dell’Unione Europea o non appartenente all’UE, sono tenuti a presentare rispettivamente l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente e il possesso del documento e il suo riconoscimento secondo legge italiana, tramite il portale dell’INL.
Contenuto delle patenti a crediti
Per ogni patente il portale rende disponibile le seguenti informazioni:
- dati informativi della persona giuridica o del lavoro autonomo;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attributo al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione.
Crediti: attribuzione, sospensione e recupero
Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 punti, incrementato fino ad un massimo di 100 punti, come definito dalle slides esplicative, pubblicate a fine luglio.
In caso di gravi problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, la patente a crediti può essere sospesa fino ad un massimo di 12 mesi, periodo nel quale l’INT e l’INAIL lavoreranno al controllo e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa.
Mentre, nel caso di perdita di crediti, questi possono essere poi recuperati fino ad un massimo di 15 punti attraverso percorsi di formazione e con valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INT e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale
Allegata al decreto, è stata pubblicata anche una tabella che riporta, nello specifico, i requisiti e i rispettivi crediti attribuiti ad ogni singolo caso, suddivisi in:
- crediti attributi al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- crediti ulteriori per attività in tema di sicurezza sul lavoro;
- crediti ulteriori per investimenti e formazione propria e dei lavoratori dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro.
Redazione redigo.info