Il congedo di maternità è un diritto per tutte le madri (e i padri), anche in caso di adozione. Ma se, per adottare, bisogna rimanere per un lungo periodo all’estero, quali tutele e quali possibilità esistono per i genitori? La risposta dell’esperto
Buongiorno,
Vorrei sapere cosa accade riguardo al congedo di maternità per le coppie adottive che devono trascorrere molti mesi all’estero. È prevista una proroga dei termini o una particolare disciplina?
Grazie
Innanzitutto, grazie per la sua domanda, che riguarda un diritto acquisito per tutte le madri (e i padri), anche se la legislazione lo disciplina in ragione delle esigenze materne, per ovvi motivi.
La domanda è particolarmente specifica, poiché se è vero che l’aspetto della permanenza all’estero è preso in considerazione della legge, tuttavia non modifica i termini del congedo, che rimangono i medesimi per ogni situazione.
Per concludere le premesse, è anche il caso di ricordare che il congedo per adozione è identico nella durata a quello per nascita biologica, quindi senza alcuna penalizzazione per le mamme adottive. Tuttavia, è pur vero che ci sono state diverse segnalazioni, e alcune le abbiamo riportate, di una errata applicazione della normativa, oppure di una mancata conoscenza delle norme relative al congedo per maternità in caso di adozioni e affidamenti da parte di alcuni uffici del lavoro. Cosa che ha comportato notevoli difficoltà proprio alle madri adottanti.
Considerato ciò, rispondiamo alla sua precisa domanda dicendo che la legge non prevede alcuna proroga o disciplina speciale per le situazioni di permanenza all’estero prolungata in caso di adozione. Tuttavia possiamo suggerire una soluzione per esercitare il proprio diritto e nello stesso tempo completare la pratica adottiva.
Anticipare il congedo di maternità per la permanenza all’estero
Il congedo di maternità (e anche di paternità) ha una durata massima di 5 mesi a decorrere, in caso di adozione, o dal giorno del rientro in Italia (“ingresso del minore in Italia” Art. 26 c 3 D. Lgs. 151/01) oppure “può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva” (art 26 c 3 D. Lgs. 151/01).
Questa ultima citazione è quella che ci interessa perché permette di anticipare l’avvio del congedo al periodo di permanenza all’estero.
La legge prevede inoltre la facoltà indicata dall’art. 26 c 4: “La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità”. Una alternativa, dunque, che non prevede alcuna indennità.
Congedo di maternità e congedo parentale
Rimaniamo al caso di congedo “ordinario”, cioè retribuito, avviato nel periodo di permanenza all’estero.
La domanda da lei posta sottende all’ulteriore quesito: se questo periodo supera i 5 mesi, cosa succede? La risposta è quella che già abbiamo indicato sopra: la legge non prevede alcun ulteriore congedo di maternità o la proroga dei 5 mesi, perché sarebbe un atto discriminatorio verso la madri biologiche.
Tuttavia, durante la permanenza all’estero, si può avviare immediatamente il congedo parentale ex art 34 D. Lgs. 151/01. Un tipo di congedo che ha una retribuzione ridotta e una durata maggiore rispetto a quello obbligatorio o di maternità, consentendo alla lavoratrice di rimanere legittimamente assente dal lavoro senza incorrere in alcuna sanzione o conseguenza dannosa.
Occorre precisare che il congedo parentale o facoltativo non può sovrapporsi a quello di maternità, ma può essere avviato solo dopo che quello obbligatorio è stato completamente utilizzato.
Quindi, decorsi i 5 mesi del congedo di maternità, se la madre adottante deve permanere ulteriore tempo all’estero per perfezionare la procedura adottiva, può utilizzare il congedo parentale per il rimanente periodo.
Ufficio Diritti Ai.Bi.