Nel segno della continuità. La Manovra Meloni è Legge - redigo.info

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La continuità è evidente nelle misure contenute in una Legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) approvata entro i termini, il 30 dicembre scorso.

Nel corposo testo, si fa ufficiale la riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF e la modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non oltre i 15.000 euro, come pure la correzione al “trattamento integrativo della retribuzione”. E’ possibile, ora, differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Ed è previsto un bonus, o ulteriore detrazione, per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti.

Spazio per il vantaggio delle detrazioni per:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio;

b. interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);

c. interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus),

avendo la Legge n. 207 fissato aliquote diverse a seconda che l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno.

Il superbonus, dal canto suo, cambia parzialmente veste per l’introduzione di ulteriori requisiti ai fini della fruizione con aliquota del 65% e della facoltà di distribuire in 10 quote annuali il beneficio per le spese sostenute nel 2023. E’ attiva anche la proroga (al 2025) del c.d. “bonus mobili“.

Per l’anno in corso e i due successivi, fino quindi al 2007, opera l’incremento temporaneo, per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro (o 2.000, per i dipendenti con figli a carico), confermando in sostanza la disciplina derogatoria già prevista per il 2024. Il criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti viene modificato. Retribuzioni convenzionali interessano i dipendenti che fanno ritorno settimanale al domicilio. Per i frontalieri in Svizzera, è infine possibile svolgere l’attività in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.

La Legge n. 207 innova, poi, i requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) e di trasferta. Nuove sono pure le condizioni di deducibilità per le spese di vitto e alloggio e dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (di cui all’art. 1 della L. 21/1992), sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.

La continuità è espressa soprattutto nelle proroghe

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI agisce fino al 31 dicembre 2027; stessa cosa è decisa per il credito sugli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, comprendendo il settore agricolo. Il Legislatore riconosce un contributo a chi ha riversato il credito d’imposta in ricerca e sviluppo. La “Nuova Sabatini” è rifinanziata. Per ultimi, vengono confermati con proroga il contributo agli utenti finali per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica e il c.d. “bonus psicologo”, con incremento delle risorse destinate.

Sempre in ambito agevolazioni vengono riaperte:

– quelle per assegnazioni, cessioni e trasformazioni (fino al 30 settembre p.v.);

– l’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale (entro il 31 maggio p.v.).

Alcune correzioni interessano dal 1° gennaio scorso, data di operatività della Legge n. 207/2024, i crediti d’imposta Transizione 5.0 e Transizione 4.0.

Prorogata di un triennio la super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Riguarda solo l’anno in corso la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati.

Diviene, viceversa, strutturale per messa a regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, con imposta sostitutiva del 18%. Da fine gennaio 2026 la sostitutiva subisce un incremento al 33%, mentre viene eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Torna il regime di affrancamento con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini IRES e IRAP, ritocchi vengono fatti alla deducibilità delle perdite su crediti di istituti bancari, società finanziarie e assicurazioni. Le quote di ammortamento dell’avviamento che ha generato DTA si deducono. Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9. Limiti posti all’uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Divengono due gli anni per la rivendita della ex prima casa senza perdere l’agevolazione fiscale (si è intervenuti sul Fondo di garanzia per la prima casa ex L. 147/2013). Il CIN – Codice Identificativo Nazionale – va esposto nelle dichiarazioni fiscali, nella CU e nelle comunicazioni degli intermediari per le locazioni brevi.

Ancora, in tema di Imposta sul valore aggiunto:

  • l’ambito applicativo della “web tax” viene rivisto;
  • il Reverse charge (meccanismo della Inversione contabile) riguarderà anche i contratti di appalto nei trasporti e nella logistica;
  • le aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale vengono modificate;
  • la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro è soggetta ad imponibilità. Agenzia delle Dogane e INPS avranno accesso alle fatture elettroniche.

Redazione redigo.info

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