In data 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo CCNL sottoscritto da Conflavoro, Fesica e Confsal per il settore Grafica ed Editoria Industria.
Il CCNL introduce importanti novità, non solo per le tradizionali attività del comparto, ma anche per le imprese digitali, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale.
Leggi qui la sintesi e il contratto collettivo integrale.
Il campo di applicazione infatti descrive, a titolo esemplificativo, l’elenco delle principali attività relative al comparto disciplinato: dalla progettazione e stampa su vari supporti, alle operazioni di prestampa e allestimento, inclusa la legatoria.
Vi rientrano anche la produzione di imballaggi con un contributo grafico rilevante, l’editoria digitale e la promozione di brand e servizi digitali, oltre alle strategie di comunicazione online, la gestione tecnologica dei sistemi per trasmissione e conservazione dati e l’assistenza clienti, con un forte focus sulla qualità e l’innovazione.
La flessibilità
Per quanto riguarda l’orario normale di lavoro, esso è fissato in 40 ore. In caso di lavoro a turni, l’orario di lavoro previsto per il terzo turno è stabilito in 36 ore settimanali, a parità di retribuzione.
Il contratto riprende inoltre i principi di flessibilità tipici della contrattazione Conflavoro, adattandoli alle specificità del settore. Un esempio significativo è l’introduzione delle indennità speciali previste dall’articolo 25 bis, che garantiscono una retribuzione maggiorata in ragione dell’esecuzione di particolari attività.
Le retribuzioni per Grafica ed Editoria Industria
In ambito retributivo, il CCNL stabilisce un elemento di garanzia retributiva di 250 euro annui per i lavoratori che non beneficiano di ulteriori trattamenti economici individuali o collettivi.
Da un punto di vista retributivo, il CCNL prevede 3 inquadramenti distinti – uno per la grafica, uno per l’editoria e uno per le imprese dell’ambito digitale – che sono associati a due tabelle retributive, A e B, con incrementi progressivi fino a luglio 2026.
Sul punto, una delle principali novità è introdotta dall’articolo 26 ter: in caso di scadenza e mancato rinnovo del contratto, ai lavoratori sarà riconosciuta un’indennità di vacanza contrattuale pari ad un aumento dell’1% per ogni livello retributivo, a partire dal mese successivo. Questa misura mira a prevenire periodi di stasi retributiva derivanti da eventuali ritardi nei rinnovi contrattuali.
Le principali forme contrattuali
In tema di contratti, il CCNL disciplina il lavoro part-time, il contratto di reinserimento, le varie forme di apprendistato con normativa specifica per l’apprendistato professionalizzante, lo smart working e il lavoro a tempo determinato.
Proprio in relazione all’ultima tipologia contrattuale, è importante evidenziare la previsione dell’istituto della stagionalità – con individuazione nel campo di applicazione delle attività riconosciute come stagionali – e la definizione delle causali per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.