Ultime Superbonus: villette, cessione dei crediti, remissione in bonis, detrazione in 10 anni | e-COstruzioni.com

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La conversione in legge del Decreto Cessioni – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è dello scorso 11 aprile 2023 (Legge n. 38/11 aprile 2023) – riscrive il calendario delle scadenze e rende definitive le novità riguardanti il maxi-incentivo e lo sblocco dei crediti edilizi. Punto per punto, il decreto potrebbe riassumersi in: proroga al 30 settembre per le unifamiliari (villette a schiera e ville singole), proroga al 30 novembre 2023 con sanzione di € 250 per lo sblocco dei crediti, ulteriori novità in ambito sblocco-crediti.
La mossa più attesa e definitivamente confermata riguarda le unifamiliari. Dal 31 marzo 2023, data che aveva creato non pochi disagi nel settore, si arriva al 30 settembre 2023. Ben sei mesi in più per concludere i lavori di efficientamento energetico eseguiti su edifici unifamiliari e godere della maxi aliquota di detrazione del 110%. Proroga che però ha valore per quegli immobili che al 30 settembre 2022 potevano vantare uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30%.

Cessione dei crediti e sconto in fattura

Prorogato anche il termine entro cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta comunicazione per la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’anno 2022. Il nuovo termine è quello del 30 novembre 2023, al costo però di una sanzione di 250 euro (per chi la invia dopo il 1 aprile 2023: meccanismo della remissione in bonis). La misura ha notevole importanza poiché permette di sbloccare i crediti non ancora venduti e derivanti sia dal Superbonus, sia dagli altri bonus casa.
La cessione del credito sarà concessa solo in favore di soggetti qualificati: 1. Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo; 2. Imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; 3. Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo. A questi soggetti è concesso, per le spese sostenute nel 2022, di convertire i cosiddetti “crediti di imposta incagliati” in BTP, i buoni del tesoro poliennali di stato. Gli stessi buoni dovranno avere scadenza almeno a 10 anni. L’utilizzo è permesso nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta usati in compensazione.

Da 4 a 10 anni di tempo per portare le spese in detrazione

È stata infine estesa la possibilità, per le banche che non riescono a cedere i crediti maturati con le spese derivate dagli interventi, di portare le somme in detrazione con 10 quote di uguale importo “spalmate” su 10 anni e non su 4, a patto che la comunicazione sia stata trasmessa non oltre la data del 31 marzo 2023. In pratica, la misura è un’estensione della precedente (Decreto Aiuti Quater) che fissava la data ultima di comunicazione al 31 ottobre 2022. Negli altri casi, la normativa resta quella ordinaria che vede la detrazione in un tempo di 4 anni. La detrazione in 10 anni sarà concessa anche ai soggetti che hanno sostenuto spese agevolabili nel 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), a partire dal 2024, anno in cui sarà presentata la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.

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