Regole d'accesso al premiale da Isa 2023 - redigo.info

Compatibilità
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Il Dl n. 50/2017 (articolo 9-bis, comma 11), prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA. In particolare, è previsto:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo, va considerato che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Ecco le regole d’accesso al regime premiale

Il provvedimento n. 205127/2024 del 22 aprile disciplina, per il periodo d’imposta 2023, le condizioni in presenza delle quali si
rendono applicabili i benefici in argomento. Vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima, l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;

alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;

alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi, l’accesso è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;

alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;

alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a: 70.000 euro nella prima ipotesi; 50.000 euro nella seconda.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) sopra richiamate è inoltre necessario che: nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali; nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2022, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Recapiti
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