Istruzioni operative e contabili sul regime contributivo e di sostegno per i lavoratori dello spettacolo - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

L’Inps, con la Circolare n. 56, illustra il regime contributivo e di sostegno per i lavoratori dello spettacolo, attivo dal 1° gennaio 2024.

Tale quadro normativo, contenuto nel D. Lgs. 175/2023, prevede la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché l’introduzione dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Le misure prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un contributo a carico del datore di lavoro o del committente pari all’1% dell’imponibile contributivo versato alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti. Confluisce a tale gestione anche il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo), pari allo 0.5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto dal fondo stesso.

Per i lavoratori autonomi e per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Il contributo addizionale

Il contributo addizionale dovuto per i lavoratori iscritti al FPLS è determinato, a decorrere dal 1 gennaio, nella misura pari all’1.10% dell’imponibile previdenziale (in sostituzione dell’aliquota ordinaria pari all’1.40%).

Finanziamento dell’indennità di discontinuità

La contribuzione dell’1% dell’imponibile contributivo è dovuta, nello specifico, per i seguenti lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti qualifiche (D.M. 15 marzo 2015- Gruppo A)
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività non rientranti nella precedente ipotesi ma individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità :
    • operatori di cabine di sale cinematografiche
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, di doppiaggio e di sviluppo e stampa
    • impiegati e operai delle imprese di spettacoli viaggianti
  • lavoratori intermittenti

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio è dovuto un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS, pari allo 0.5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contribuito annuo (Legge n. 335/1195). Tale contribuzione si somma al contributo di solidarietà previsto dall’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dovuto nella misura del 5%.

Contributo addizionale NASpI

Dal 1 gennaio 2024 il contributo addizionale di finanziamento NASpI è pari all’1.10% dell’imponibile previdenziale in relazione ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato destinatari dell’indennità di discontinuità.

Contributo ALAS

L’indennità per la disoccupazione involontaria ALAS non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2024; con la medesima decorrenza, pertanto, cessa l’obbligo contributivo. I datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al FPLS, verseranno un contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia pari all’1.28%.

La Circolare n. 56 riporta il riepilogo del regime contributivo e di sostegno per i lavoratori dello spettacolo, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2023, e, ovviamente, le istruzioni operative circa le modalità di esposizione delle stesse nel flusso Uniemens.

Recapiti
redazione