Integrazione salariale, Uniemens: come compilare i flussi? - redigo.info

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INPS – messaggio n. 1217/2024 – dà indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens che interessano l’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale.

Corretta compilazione dei flussi

Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket. La stessa codifica è richiesta per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali

Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”.

Tanto premesso, la legge n. 234/2021 è intervenuta sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, modificando e integrando il testo del D.lgs n. 148/2015. Così l’assegno ordinario, dal 1° gennaio 2022 assume la denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, in base al vigente quadro normativo (circolare n. 18 del 1° febbraio 2022), dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

Alla luce di ciò e per allineare le procedure alla nuova disciplina, con il messaggio del 22 marzo INPS comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.

Cosa cambia?

In definitiva, dal periodo di competenza aprile 2024:

a. il <CodiceEvento> “ASR”;

b. il relativo codice conguaglio “L002” e

c. il codice versamento contributo addizionale “A102”

non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”.

Contestualmente, deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

Parimenti, per esporre l’importo conguagliato va utilizzato il codice causale già in uso “L001”, e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.

Cosa resta uguale?

Per i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite con le rispettive circolari (n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022).

Sitografia

www.inps.it

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