Agevolazione ai lavoratori del comparto turistico, platea più ampia - redigo.info

Compatibilità
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Con l’articolo 39-bis del D.Lgs. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) era stato previsto a favore dei lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e/o per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuati nei giorni festivi, che non concorreva alla formazione del reddito. Questa era, dunque, la platea.

La misura era rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche titolari di contratto a tempo determinato, compresa la tipologia del part-time, di contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante ovvero di tipo intermittente, a condizione che il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022 non fosse stato d’importo superiore a 40.000 euro. Il lavoratore, per aver diritto al trattamento integrativo, doveva farne richiesta.

L’articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico in generale, entra nel merito della detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

La misura si applica nel primo semestre del 2024 e consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. La finalità è:

– di garantire la stabilità occupazionale;

– di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Ma, mentre l’articolo 39-bis, del D.L. n. 48/2023, convertito poi in L. n. 85/2023, si era limitato a indicare “nel settore turistico, ricettivo e termale” e “a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000”, l’articolo 1, commi 21-25, della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto l’ulteriore specifica “ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali”.

La platea. Anche altri esercizi

Quanto precisato amplia la platea di applicazione della misura con particolare riferimento all’articolo 5, L. n. 287/1991, includendo:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Sitografia

www.consilentidellavoro.it

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