La tassazione applicata all'indennità per perdita di reddito da lavoro dipendente - redigo.info

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Nella risposta AE n. 130, si spiega quale debba essere la tassazione da applicare in caso di erogazione dell’indennità per perdita di reddito da lavoro dipendente.

Nel caso in esame, l’istante chiede il corretto trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto dell’indennità, erogata ad una ex lavoratrice (con contratto di somministrazione di lavoro) nella misura pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

L’indennità, corrisposta in conseguenza alla sentenza di condanna da parte del Giudice del Lavoro, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore.

Tassazione separata: cosa risponde AE

In linea generale, spiega l’Amministrazione finanziaria all’intero del documento, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante); di conseguenza queste vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Se, invece, il risarcimento viene erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In tal caso, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di
eventuali trattamenti retributivi.

Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto e che l’imposta separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, le somme corrisposte dall’istante alla ex lavoratrice dipendente devono essere assoggettate a tassazione separata.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.redigo.info

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