Coesione in GU, le disposizioni della Legge n. 95/2024 - redigo.info

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Il testo coordinato del Decreto Coesione, ora legge n. 95/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” approda in GU n. 157 del 6.7.2024.

All’interno del testo tutte le novità e le conferme in materia.

Coesione: obiettivi, incentivi e novità

La legge stabilisce un quadro normativo aggiornato atto a migliorare le politiche di coesione europee per il periodo di programmazione 2021-2027, in determinati settori strategici secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

I settori strategici in questione sono:

  • risorse idriche;
  • infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell’ambiente;
  • rifiuti;
  • trasporti e mobilità sostenibile;
  • energia;
  • sostegno allo sviluppo sostenibile e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Tra le misure approvate e contenute nella legge: incentivi all’autoimpiego, Bonus giovani e Bonus donne, occupazione nel Mezzogiorno, con sviluppo di ZLS e ZES.

Bonus giovani e donne nella Legge n. 95/2024

Data la trattazione ripetuta tra le pagine di questo giornale delle principali misure del decreto Coesione, ci soffermiamo brevemente sul Bonus giovani e Bonus donne.

Bonus giovani: viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’NAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Bonus donne: è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno oppure da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Sitografia

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