Congedo parentale: domanda di indennità maggiorata per il 2024 - redigo.info

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Aggiornata, come messaggio INPS del 23 luglio 2024, la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale ad ore sulla base della Legge di Bilancio 2024 (Articolo 1, comma 179, legge 30 dicembre 2024).

La Legge di Bilancio 2023 prevedeva l’elevazione dal 30 per cento all’80 per cento della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro il sesto anno di adozione/affidamento, non oltre comunque la maggiore età). La Legge di Bilancio 2024, invece, prevede l’elevazione dell’indennità per un ulteriore mese dal 30 per cento al 60 per cento fino al sesto anno di vita (o, ancora, entro il sesto anno di adozione/affidamento, non oltre comunque la maggiore età), elevata solo per il 2024 all’80 per cento.

Con il messaggio si comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande che permette di presentare la richiesta di indennità maggiorata: si precisa che, per i periodi già indennizzati con le maggiorazioni, non è necessario presentare una nuova domanda ma, più semplicemente, spuntare con un “SI” la nuova dichiarazione nella sezione “Dati domanda”.

La procedura chiede di valorizzare la data della fine del congedo di maternità o paternità se la data del parto (o dell’ingresso in famiglia) ricada nel 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023 è necessario indicare almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, per aver diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata. Nel caso in cui, infine, l’evento della nascita (o dell’ingresso in famiglia) si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, non è necessario l’accertamento della fine del periodo di maternità dato che l’evento stesso si realizza nel quadro normativo della Legge di Bilancio 2024.

Sitografia

www.redigo.info

www.inps.it

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