Plusvalenze: regime fiscale per società ed enti non residenti - redigo.info

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Con la circolare n. 17 del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate riporta varie delucidazioni in merito alle modifiche del regime fiscale delle plusvalenze di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. La legge di bilancio 2024 ha apportato modifiche al regime fiscale delle plusvalenze e la circolare in oggetto ne fornisce istruzioni operative agli Uffici, per garantire un’azione uniforme e trasparente.

L’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TIUR indicando come prima modifica, in particolare, la previsione che le plusvalenze realizzate in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di una particolare forma di regime fiscale, anche se non organizzate stabilmente nel territorio dello Stato e residenti in uno Stato dell’Unione Europea (o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo).

Ambito soggettivo e ambito oggettivo

Il citato comma 2-bis, con riferimento alle plusvalenze al comma 4, individua:

  • la misura di rilevanza fiscale delle plusvalenze;
  • le modalità di calcolo della plusvalenza assoggettabile a tassazione, in concorso con altre plusvalenze e minusvalenze della stessa natura;
  • il limite temporale di riporto delle eccedenze delle minusvalenze, nel caso in cui queste siano superiori alle relative plusvalenze.

L’ambito soggettivo si individua, dunque, nei soggetti non organizzati in Italia ma residenti nell’UE o appartenenti al SEE, consentendo uno spazio adeguato di informazioni e che siano soggetti ad un’imposta sul reddito della società.

Le plusvalenze che rientrano nell’ambito oggettivo della norma sono, invece, i redditi diversi, ossia quelle realizzate mediante “cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate” e le cessioni di azioni, diverse dalle “azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società”. In ogni caso, le plusvalenze in argomento devono essere diverse da quelle che derivano dalla partecipazione in società semplici.

Determinazione delle plusvalenze

Per determinare l’ammontare della plusvalenza assoggettabile a tassazione, il comma 2-bis dell’articolo 68 del TIUR, espone l’obbligo della somma algebrica della plusvalenza stessa, nella misura del 5 per cento dell’intero importo, all’eventuale minusvalenza della medesima categoria. L’ammontare della minusvalenza (quello non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza) è riportato a concorrenza del 5 per cento della plusvalenza dei periodi d’imposta successivi, con limite nel quarto periodo.

Le plusvalenze e le minusvalenze che determinano il saldo imponibile per il periodo d’imposta 2024, sono quelle realizzate solo ed esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2024, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso dei 12 mesi solari, al fine di poter verificare se le plusvalenze conseguite siano riconducibili al regime fiscale indicato dal comma 2-bis.

Redazione redigo.info

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