Riduzione interessi BCE: cosa succede alle sanzioni civili - redigo.info

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Come riportato dall’INPS, con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 3,65 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a partire dal 18 settembre 2024. La riduzione in questione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti come contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulle misure delle sanzioni civili applicabili nei differenti casi, che di seguito saranno esposti.

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale di debiti per contributi omessi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65 per cento annuo a decorrere, come si è anticipato, dal 18 settembre, ossia domani.

Si specifica, ovviamente, che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse definito dalla precedente normativa in vigore, non subiranno nessun tipo di variazione alla data indicata come momento di cambio.

La decisione della BCE, di riduzione del tasso al 3,65 per cento, comporta una modificazione sostanziale anche al calcolo delle sanzioni civili:, che vedrà, a seconda dei casi, una maggiorazione di 5,5 punti percentuale:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,15 per cento (tasso del 3,65 per cento maggiorato di 5,5 punti);
  • nell’ipotesi in cui il contribuente effettui il pagamento in modo spontaneo, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti sul tasso di interesse.

In ogni caso, la misura della sanzione civile è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il caso delle Procedure Concorsuali

L’INPS ha stabilito che nel caso di procedure concorsuali, le sanzioni dovranno essere ridotte e calcolate sulla base del TUR, tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento oggi vigenti nell’Eurosistema: nell’ipotesi di evasione, la misura ridotta corrisponde al tasso del 3,65 per cento, maggiorato di 2 punti.

Allo stesso modo, l’Istituto ha specificato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura legale e, dunque, qualora il tasso del TUR fosse più basso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato dei 2 punti percentuale.

Redazione redigo.info

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