Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 102 del 29 ottobre 2024, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività. Il decreto modifica altresì la direttiva (UE) 2015/849 e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Non solo, il decreto modifica anche:
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (c.d. decreto antiriciclaggio);
- il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:
- si modificano le definizioni già previste di cripto-attività, di servizi per le cripto-attività e di prestatori di servizi per le cripto-attività, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
- si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), ovvero le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
CASP
Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
- l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
- la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
- si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
- si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info