Moda Artigianato, le novità del CCNL Conflavoro

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

Il CCNL Moda Artigianato siglato da Conflavoro, Fesica e Confsal è stato rinnovato ed è in vigore dal 1° gennaio 2025. Il contratto collettivo è stato arricchito con nuovi istituti importanti per il settore, oltre ad aver goduto di una generale revisione in ottica di maggior chiarezza e semplicità di lettura.

Leggi qui la sintesi e il contratto collettivo integrale

Le novità del campo di applicazione

Prima grande novità riguarda l’ampliamento del campo di applicazione al settore Concia, con una specifica classificazione del personale e una disciplina dell’apprendistato ad hoc.

Altro importante intervento riguarda l’istituto della stagionalità, rivisitato al fine di adattarsi meglio alle esigenze del settore. I vantaggi della stagionalità sono applicabili alle aziende che si occupano di attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni e attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici. Tali attività sono caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa per la durata massima di 5 mesi nell’arco dell’anno.

Orario di lavoro e trasferte nel CCNL Moda Artigianato

Novità anche sull’orario di lavoro, sempre fissato in 40 ore settimanali, ma con la possibilità di distribuirlo su 6 giorni, prevedendo una maggiorazione del 20% per le ore prestate nella giornata di sabato.

Conflavoro, Fesica e Confsal hanno inoltre previsto un innalzamento delle principali maggiorazioni per lavoro straordinario, mantenendo – in alcuni casi – distinzioni specifiche per settore.

Maggiori tutele anche per i lavoratori in trasferta: il CCNL Moda Artigianato prevede che, in caso di trasferta, al lavoratore spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’azienda e una diaria giornaliera di importo definito dalla contrattazione di secondo livello o da regolamento interno, comunque non inferiore a 20€ al giorno. In assenza di accordo di secondo livello o di regolamento interno, al lavoratore verrà comunque erogato un importo pari a 20€ al giorno.

La revisione dell’apprendistato professionalizzante

L’intervento più importante e complesso del CCNL Moda Artigianato ha riguardato la revisione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con l’ampliamento dell’opportunità formativa a più livelli di inquadramento e la definizione di specifiche condizioni che determinano la riduzione della durata dell’apprendistato.

Anche la durata massima per i vari livelli di inquadramento è stata rivista e resa più coerente con la professionalità richiesta per ciascun livello di inquadramento, giocoforza determinando una variazione del trattamento retributivo.

L’obiettivo delle modifiche a tale disciplina risiedono nell’opportunità di utilizzare lo strumento dell’apprendistato professionalizzante in modo più ampio per i vari livelli e mansioni, potendo ampliare le opportunità occupazionali e formative per i lavoratori impiegati nelle aziende rientranti nel campo di applicazione del CCNL.

In conclusione, il rinnovo del CCNL ha previsto la definizione di nuovi aumenti retributivi in più tranches per i vari settori merceologici, già a partire dal 1° gennaio.

Novità anche per il CCNL Metalmeccanico Artigianato

Contestualmente, le parti hanno sottoscritto l’accordo modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato, attraverso il quale – oltre ad alcuni interventi volti alla maggior chiarezza delle disposizioni normative – è stato ampliato il campo di applicazione alle attività di progettazione industriale e di macchine.

Proprio come nel CCNL Moda, anche in questo caso è stata inserita l’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% e le tabelle retributive subiranno un progressivo aumento in più tranche, già a partire dal 1° gennaio.

Recapiti
Gabriele Tolari