Tassazione dei redditi per dipendenti residenti in Lussemburgo - redigo.info

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Con la risposta all’interpello n. 6 del 17 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se un lavoratore dipendente non svolge la propria attività in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (paese di residenza del contribuente), i redditi derivanti da tale attività non sono soggetti a tassazione in Italia.

Queste conclusioni restano valide anche alla luce delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso in questione, che prevalgono sul diritto interno, come stabilito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

La comunicazione dell’istante

Nel caso specifico, l’istante afferma di essere registrato all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e di risiedere in Lussemburgo, dove lavora a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato per una società.

Inoltre, comunica che prossimamente avvierà la costituzione di una S.R.L.S. in Italia, di cui sarà l’unico socio e amministratore, dedicando circa il 20-25% del suo tempo a tale attività. La società si concentrerà principalmente sul brokeraggio assicurativo, svolgendo la propria attività esclusivamente in Italia.

La Convenzione Italia-Lussemburgo

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i redditi da lavoro dipendente di un residente lussemburghese sono tassati esclusivamente in Lussemburgo, in conformità con l’articolo 15 della Convenzione, che stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se invece l’attività è svolta nell’altro Stato, le remunerazioni sono imponibili in quel Paese.

L’articolo 23 del TUIR

Pertanto, qualora un contribuente sia fiscalmente residente all’estero, sarà soggetto a tassazione in Italia solo sui redditi prodotti in Italia, come previsto dall’articolo 23 del TUIR, il quale definisce i criteri di imposizione per i redditi prodotti nel nostro Paese.

Tuttavia, i redditi derivanti da lavoro dipendente svolto esclusivamente in Lussemburgo non sono soggetti a tassazione in Italia, in accordo con le disposizioni della Convenzione.

Redazione redigo.info

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