INPS aggiorna le indennità antitubercolari: nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2026 - redigo.info

Compatibilité
Sauvegarder(0)
partager

Con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2026, l’INPS ha ufficializzato l’aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per l’anno in corso, in attuazione dei meccanismi di perequazione previsti dalla normativa vigente e in coerenza con i nuovi valori del trattamento minimo pensionistico.

Le indennità antitubercolari trovano il loro fondamento giuridico nella legge 6 agosto 1975, n. 419 e nella legge 4 marzo 1987, n. 88, che legano l’ammontare delle prestazioni all’andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il sistema è strutturato su un adeguamento automatico, finalizzato a preservare nel tempo il potere d’acquisto delle prestazioni.

L’aggiornamento per il 2026 deriva dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2025, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha stabilito:

  • una rivalutazione del +1,4% con decorrenza 1° gennaio 2026;
  • una variazione del +0,8% a partire dal 1° gennaio 2025, già applicata in via provvisoria.

Queste percentuali incidono sia sulla misura fissa giornaliera delle indennità, sia sulle prestazioni post-sanatoriali e sugli assegni di cura o sostentamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi delle indennità antitubercolari risultano così rideterminati:

  • indennità giornaliera per assicurati: 16,02 euro;
  • indennità giornaliera per familiari, pensionati e titolari di rendita: 8,01 euro;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati: 26,70 euro;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari: 13,35 euro.

Per quanto riguarda l’assegno mensile di cura o sostentamento, l’Istituto ha chiarito che le procedure automatizzate di liquidazione sono state aggiornate ai nuovi valori, con effetti sia per il 2025 che per il 2026.

Rapporto con l’indennità di malattia

Infine, la circolare dedica un passaggio al coordinamento tra indennità antitubercolari e indennità di malattia. Nei primi 180 giorni di assistenza, l’indennità giornaliera per gli assicurati contro la tubercolosi è equiparata a quella di malattia.

Qualora però l’importo dell’indennità di malattia risulti inferiore alla misura fissa prevista, l’INPS garantisce comunque la corresponsione dell’indennità antitubercolare nella misura minima di 16,02 euro al giorno.

Redazione redigo.info

Coordonnées
redazione