Nel messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026 dell’INPS, sono contenute informazioni importanti per i genitori lavoratori dipendenti. A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, il congedo parentale potrà essere utilizzato fino ai 14 anni di età del figlio, e non più entro i 12 anni come previsto finora. La misura è contenuta nell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale potrà essere fruito dalla fine del congedo di maternità per la madre lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il padre lavoratore dipendente. Per le adozioni e gli affidamenti, il diritto al congedo si estende fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età.
Chi resta escluso dall’estensione a 14 anni
L’estensione a 14 anni riguarda solo i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale rimane fruibile entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, mentre per i lavoratori autonomi resta limitato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia.
Decorrenza e procedura aggiornata
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2026. Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 continua quindi a valere il limite dei 12 anni.
In conseguenza delle novità normative, l’INPS ha aggiornato l’8 gennaio 2026 la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, disponibile sul sito dell’Istituto. Da quella data è possibile presentare regolarmente le domande di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali.
Per i genitori che, tra il 1° gennaio 2026 e l’aggiornamento della procedura, non abbiano potuto presentare la domanda in via preventiva, l’INPS chiarisce che sarà possibile inoltrarla successivamente per i periodi già fruiti. Le strutture territoriali dovranno quindi tenere conto dell’oggettiva impossibilità di presentazione anticipata della richiesta.
Redazione redigo.info