L’accomodamento ragionevole e l’empowerment delle persone con disabilità

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Che cosa si intende in pratica con accomodamento ragionevole? Quali sono le implicazioni pratiche?

Sin dal suo titolo, il decreto legislativo 62 del 2024 si presenta come una vera dichiarazione di intenti rispetto alla nuova concezione di disabilità basata sul modello bio-psico-sociale, sulla classificazione ICF e sui principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Si propone infatti di definire ex novo concetti come la disabilità, la valutazione di base, la valutazione multimodale ai fini del progetto di vita valutato e partecipato e l'accomodamento ragionevole.

L’importanza di questo ultimo concetto è tale che l'articolo 17 del D.Lgs. 62/2024 prevede di inserire un comma bis all'articolo 5 della legge 104/1992 per definire e procedimentalizzare questo mezzo che può permettere alle persone con disabilità di godere in maniera effettiva e tempestiva dei propri diritti qualora non sia permesso dall'applicazione delle norme di legge. L’accomodamento ragionevole è anche uno dei punti chiave del recentissimo Piano dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, sia nel campo della scuola, che dello sport, che nel campo in cui è nato, quello del lavoro e dell’occupazione.

BREVE STORIA DELL’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

L'accomodamento ragionevole non è infatti un concetto recente: nasce nel 1990 nell'Americans with Disability Act come mezzo che i datori di lavoro debbono fornire per favorire la produttività delle persone con disabilità e permettere un percorso di carriera con basi pari rispetto a quello delle persone senza disabilità. Anche la sua prima apparizione in Europa, nell'articolo 5 della direttiva sulle pari opportunità nei luoghi di lavoro 2000/78/CE, è circoscritta alle politiche di occupazione: “soluzioni ragionevoli” per le pari opportunità lavorative, a cui i datori di lavoro sono obbligati. Con la Convenzione ONU siglata nel 2006 l'accomodamento ragionevole inizia ad avere una duplice veste: una, quella dell'articolo 27, rimane circoscritta al mondo del lavoro, ma ne nasce un'altra, nell'articolo 5 comma 3, che espande questo concetto a tutti gli aspetti della vita della persona con disabilità. Sarà quest'ultima ad arrivare, con un percorso durato quasi venti anni, nella legge 104/1992.

IL CONCETTO DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 

Ma cos'è l'accomodamento ragionevole? Innanzitutto, è un termine unico, come se fosse scritto tra virgolette. È una misura sussidiaria, che entra in campo quando la legislazione corrente non fornisce mezzi che permettono di godere in maniera effettiva e tempestiva dei propri diritti umani e libertà fondamentali. A differenza della progettazione universale che si configura come strumento ex ante volto a garantire l'accessibilità al maggior numero di individui possibili, l'accomodamento ragionevole viene attivato a richiesta o qualora se ne percepisca la necessità da parte anche di una singola interessata o di un singolo interessato. Comprende le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo (traduzione dell'inglese “undue burden”) al soggetto obbligato e può comportare interventi tecnici, organizzativi, architettonici e logistici. Soprattutto, è un concetto legato strettamente alla condizione di disabilità di una specifica persona richiedente, per la quale rientra nel concetto di tutela di un interesse protetto, e va progettato sartorialmente in ogni singolo caso. La sua ragionevolezza non è solamente economica e organizzativa, ma va valutata a valle di un processo che, a partire dalla richiesta di individuazione, deve coinvolgere direttamente e attivamente la persona con disabilità; se questo non avviene, non ci può essere accomodamento ragionevole.

IL RIFIUTO DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE COME DISCRIMINAZIONE

L'articolo 27 della Convenzione ONU stabilisce che il diniego di accomodamento ragionevole si configura come discriminazione; si è a lungo discusso se si trattasse di discriminazione diretta o indiretta e, a seconda dei casi, la giurisprudenza si è espressa in un modo o nell'altro. Attualmente, si sta facendo strada la visione che la discriminazione per diniego di accomodamento ragionevole sia una terza forma di discriminazione, a sé stante, in quanto colpisce esclusivamente la possibilità delle cittadine e dei cittadini con disabilità di godere in maniera pari agli altri dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Alcune recenti sentenze giudiziarie hanno interpretato in tal senso il diritto all’accomodamento ragionevole per quanto riguarda gli oneri dei datori di lavoro. È stato confermato che una richiesta di accomodamento ragionevole può essere rifiutata solamente se il datore di lavoro ha messo in atto senza esito positivo tutti gli accorgimenti proporzionati alla realtà aziendale facendo partecipare la risorsa direttamente interessata al processo di individuazione e messa in campo. I datori di lavoro hanno dovuto quindi riconoscere ad esempio il diritto allo smart working, il cambio di mansione, il trasferimento ad una sede produttiva più consona alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità. L’articolo 5 bis della legge 104 prevede ora che l’accomodamento ragionevole non sia più solamente ristretto al mondo del lavoro, ma diventi un importante tassello del percorso di autonomia ed empowerment delle persone con disabilità in ogni aspetto della loro vita, ad esempio nel diritto allo sport, all’istruzione e alla fruizione dei beni culturali.

ALCUNI ESEMPI PRATICI DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 

Quali possono essere gli esempi pratici? Ad esempio, un ricorso maggiore allo smart working, o un piano personalizzato per una persona con disabilità che rientri dopo un periodo prolungato di malattia. Stanze singole, percorsi tattili, strumentazione assistiva, lezioni a distanza, posto auto riservato, modulazione delle mansioni, trasferimento ad una sede di lavoro più adatta alle esigenze della dipendente o del dipendente in base al suo stato di salute: l’accomodamento ragionevole, nella sua natura personalizzata, può essere valutato e messo in campo sartorialmente per soddisfare il diritto alle pari opportunità a seconda della necessità della persona con disabilità richiedente. Sicuramente, nei prossimi mesi, l’accomodamento ragionevole diventerà uno degli argomenti più presenti nel campo dei diritti delle persone con disabilità, e, per la sua natura di misura specifica ad personam, nel caso di patologie rare, può contribuire ad ottenere diritti difficilmente inquadrati nella comune prassi di progettazione universale di ambienti, luoghi e organizzazioni.

Coordonnées
info@osservatoriomalattierare.it (Gloria Felicioli)