Diritto all’oblio oncologico: cosa cambia per i consumatori e come farlo valere - CONFCONSUMATORI

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Diritto all’oblio oncologico: cosa cambia per i consumatori e come farlo valere Stop alle discriminazioni assicurative: chi è guarito da una patologia oncologica ha diritto a essere considerato come un soggetto sano

Il diritto all’oblio oncologico è il diritto delle persone clinicamente guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni e di non subire indagini sulla propria pregressa condizione di salute ai fini dell’accesso a servizi assicurativi, bancari e finanziari.

Introdotto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, questo diritto rappresenta un passo di civiltà fondamentale: elimina una discriminazione che per anni ha inciso non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e personale. Chi ha superato una malattia oncologica, una volta maturati i requisiti di legge, deve essere considerato a tutti gli effetti come un soggetto sano.

Quando si matura il diritto all’oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico si matura:

  • dopo 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo;
  • dopo 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima del compimento dei 21 anni;
  • in termini più brevi per specifiche patologie oncologiche individuate dal Ministero della Salute.

Condizione essenziale è l’assenza di recidive o ricadute.

Il certificato di oblio oncologico: come ottenerlo

Per esercitare concretamente il diritto è necessario ottenere il certificato di avvenuto oblio oncologico.

La richiesta può essere presentata a:

  • strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
  • medici del Servizio Sanitario Nazionale competenti per la patologia;
  • medico di medicina generale;
  • pediatra di libera scelta.

La certificazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, se sussistono i requisiti previsti dalla legge.

Cosa non possono fare assicurazioni e intermediari

Con il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, diventano pienamente operativi i divieti per compagnie e intermediari assicurativi.

In particolare:

  • non possono chiedere informazioni su pregresse patologie oncologiche;
  • non possono utilizzare dati sanitari già acquisiti per determinare premi, esclusioni o condizioni contrattuali;
  • non possono subordinare la stipula o il rinnovo di una polizza a visite mediche riferite alla patologia oggetto di oblio;
  • sono obbligati a cancellare i dati sanitari entro 30 giorni dal ricevimento del certificato.

Cosa fare in caso di discriminazione

Se il diritto all’oblio oncologico non viene rispettato, il consumatore ha strumenti concreti di tutela:

  • può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo;
  • può segnalare l’uso illecito dei dati al Garante per la protezione dei dati personali;
  • può rivolgersi a Confconsumatori per assistenza e tutela.

Il ruolo di Confconsumatori

Confconsumatori assiste i cittadini:

  • nella verifica dei requisiti per l’oblio oncologico;
  • nella richiesta del certificato;
  • nella tutela contro comportamenti discriminatori di assicurazioni e intermediari.

Il diritto all’oblio oncologico non è solo una norma: è uno strumento di uguaglianza, dignità e piena reintegrazione sociale.

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