Pensioni, dal 2027 requisiti più alti: scattano gli adeguamenti alla speranza di vita - redigo.info

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L’INPS, con il messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, ha fornito indicazioni operative in merito all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, prevedendo un aumento complessivo di tre mesi per l’accesso ai trattamenti pensionistici.

L’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha introdotto una modulazione dell’incremento: nel 2027 l’aumento sarà limitato a un solo mese, mentre nel 2028 troverà applicazione la misura piena di tre mesi.

Nuovo scenario demografico ISTAT

Il 20 gennaio 2026 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dello scenario demografico ISTAT-mediano base 2024.

Le nuove tabelle prospettiche indicano i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per i prossimi decenni, aggiornati in coerenza con le previsioni demografiche.

Alla luce delle nuove stime demografiche, la normativa ha aggiornato la procedura “Unicarpe” utilizzata per la lavorazione delle istanze relative ai trattamenti pensionistici interessati. Le funzionalità sono ora allineate alle tabelle che tengono conto dei requisiti “in via prospettica” individuati dai commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario ISTAT.

Requisiti su esodi e assegni straordinari

Particolare attenzione viene richiamata per le prestazioni di esodo e per l’assegno straordinario previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti – anche con riferimento al periodo massimo di permanenza – le Strutture territoriali dovranno comunicare la reiezione della domanda sia al datore di lavoro esodante sia al lavoratore interessato.

Inoltre, eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal datore di lavoro nella domanda o nella lettera di calcolo dell’importo e quanto accertato in sede di liquidazione dovranno essere tempestivamente segnalati.

Redazione redigo.info

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