Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe introdotte dall’Amministrazione federale nel Liberation Day del 2 aprile 2025 sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ritenendo che tale normativa non conferisca al Presidente il potere di imporre dazi generalizzati sulle importazioni senza un’esplicita autorizzazione del Congresso. Il 23 febbraio 2026 la Dogana statunitense (U.S. Customs and Border Protection, CBP), con CSMS n. 67834313, ha annunciato l’applicazione dell’ordine esecutivo del 20 febbraio scorso, che pone fine alla riscossione dei dazi IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.
Di conseguenza, le tariffe fondate su IEEPA risultano prive di adeguata base giuridica. Tuttavia, al momento non sono ancora state chiarite le modalità operative per l’eventuale rimborso dei dazi già versati dagli importatori, né sono state fornite istruzioni definitive da parte delle autorità doganali statunitensi (CBP).
Lo stesso giorno, la Casa Bianca ha rapidamente sostituito le tariffe dichiarate illegittime con nuove tariffe, adottando un nuovo dazio aggiuntivo del 10% su tutti i prodotti importati negli USA, ma utilizzando una diversa base giuridica, ovvero la sezione 122 del Trade Act del 1974 (la legge commerciale statunitense che autorizza l’introduzione di una temporanea “sovratassa” con lo scopo di correggere un grave deficit della bilancia dei pagamenti). Con un post pubblicato il 21 febbraio 2026 sui social, il Presidente Trump ha annunciato un possibile ulteriore innalzamento della nuova tariffa generale dal 10% al 15%.
Il nuovo dazio del 10%, in vigore dalle ore 00:01 del 24 febbraio, dovrà cessare allo scadere dei 150 giorni previsti dalla sezione 122 (ovvero il 24 luglio 2026), salvo approvazione del Congresso.
Diversi analisti sottolineano come questa base giuridica offra un margine di manovra più ristretto rispetto all’IEEPA e possa esporre l’Amministrazione a nuove contestazioni politiche e giudiziarie qualora si tentasse di prorogare o rendere strutturale la misura senza un chiaro mandato legislativo.
Sul piano internazionale, inoltre, la Sezione 122 non prevede la possibilità di instaurare accordi preventivi con i partner commerciali.
Nel frattempo, la Commissione europea sta conducendo un intenso dialogo con gli Stati Uniti, insistendo sul fatto che i dazi aggiuntivi non devono violare l’accordo commerciale del 2025 e sottolineando l’esigenza di garantire stabilità e prevedibilità agli operatori economici.
IN SINTESI
Fino al 23 febbraio 2026, con il precedente accordo US-EU del 27 luglio 2025 ed i dazi IEEPA:
• Su alcuni prodotti europei, come le calzature, era applicata un’aliquota minima del 15%, non cumulabile.
• Per i prodotti con un dazio MFN (Most Favored Nation) inferiore al 15%, si applicava un dazio complessivo del 15% che includeva sia il dazio MFN precedentemente applicato sia il nuovo dazio “Universale o reciproco” (UCD Universal Custom Duty). Per i prodotti con un dazio MFN uguale o superiore al 15%, l’aliquota del dazio “reciproco” era pari a zero, il che significa che continuava ad applicarsi il maggior dazio già in vigore.
Dal 24 febbraio 2026 con nuovi dazi introdotti ai sensi della Sezione 122, validi dal 24 febbraio 2026 al 24 luglio 2026:
• Aliquota tariffaria aggiuntiva pari al 10%, che si sommerebbe alle aliquote doganali MFN (di base), secondo annunci verbali emersi durante incontri con l’amministrazione statunitense.
• Si prevede che il Presidente firmerà questa settimana un nuovo ordine esecutivo che aumenterà l’aliquota tariffaria aggiuntiva al 15% (anche in questo caso, in aggiunta ai dazi normali).
• Prevista un’esenzione per le merci in transito: restano esclusi i beni caricati prima dell’entrata in vigore del nuovo dazio e introdotti negli Stati Uniti entro il 28 febbraio.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI