Trading online, “polizze” e investimenti digitali: come funzionano le truffe e come difendersi - CONFCONSUMATORI

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Un fenomeno in forte crescita: i dati ufficiali

Le frodi online legate a investimenti e strumenti finanziari continuano a crescere. Secondo il Report annuale 2024 della Polizia Postale (aggiornato al 21 dicembre 2024), sono stati trattati 18.714 casi di truffe online, per un totale di 181.006.846 euro sottratti.

Il dato più allarmante riguarda il falso trading online: rappresenta circa il 26% dei casi, ma assorbe l’80% delle somme complessivamente sottratte, pari a circa 145 milioni di euro.

Non si tratta più di un fenomeno che colpisce solo soggetti “vulnerabili”: le strutture criminali operano spesso dall’estero, con organizzazioni articolate e finalità che possono includere anche il riciclaggio.

Che cos’è il “falso trading online”

Il falso trading online consiste nella simulazione di un’attività di investimento (azioni, forex, CFD, criptovalute, presunto “AI trading”) attraverso:

  • siti abusivi o app non autorizzate;
  • siti clone che imitano intermediari reali;
  • campagne pubblicitarie ingannevoli (anche con deepfake o false testimonianze);
  • contatti diretti via social, WhatsApp/Telegram, email o telefonate da sedicenti “call center”.

Il copione ricorrente in 4 fasi

  1. Aggancio – Promessa di rendimenti elevati o “garantiti”, spesso con urgenza artificiale (“ultimo posto disponibile”).
  2. Micro-versamenti iniziali – La piattaforma mostra guadagni fittizi per indurre nuovi versamenti.
  3. Escalation – Richiesta di somme maggiori (“per sbloccare il prelievo”, “per pagare le tasse”, “per coprire il margine”).
  4. Chiusura – Blocco dell’account, irreperibilità del referente o ulteriori richieste di denaro.

Una variante molto diffusa è la cosiddetta “recovery room”: un secondo gruppo contatta la vittima promettendo il recupero delle somme, previo pagamento di una commissione. Le autorità europee e nazionali mettono costantemente in guardia da questa tecnica.

Le truffe collegate: polizze e falsi investimenti assicurativi

Accanto alle piattaforme di trading, si registra un aumento di:

  • finte polizze RC auto o natanti vendute online a prezzi irrealistici;
  • false polizze unit-linked o multiramo;
  • finti intermediari assicurativi che utilizzano documentazione contraffatta.

Spesso i pagamenti vengono richiesti su IBAN esteri o intestati a soggetti incongruenti.

L’IVASS raccomanda di verificare sempre l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari) e di consultare gli elenchi dei siti irregolari prima di acquistare una polizza online.

Quando l’investimento è in realtà un reato

Le condotte descritte possono integrare diverse fattispecie penali:

  • Truffa (art. 640 c.p.)
  • Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
  • Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
  • Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

Sul piano amministrativo e penale, l’ordinamento prevede sanzioni per:

  • abusivismo finanziario (art. 18 e 166 TUF);
  • abusivismo assicurativo (art. 305 Codice delle Assicurazioni).

La prestazione di servizi di investimento è riservata esclusivamente a soggetti autorizzati.

ABF e ACF: cosa sapere sulle tutele stragiudiziali

Molti risparmiatori ritengono che, dopo un bonifico verso una piattaforma truffaldina, la banca debba automaticamente rimborsare.

Non è sempre così.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in numerose decisioni – tra cui Milano n. 2419/2025 e n. 2587/2025 – ha qualificato come “operazioni autorizzate” i trasferimenti effettuati personalmente dal cliente, anche se indotto in errore.

Conseguenza: il rimborso non è automatico e l’esito favorevole non è scontato. Diventa centrale ricostruire:

  • correttezza della SCA (Strong Customer Authentication);
  • eventuali anomalie non gestite;
  • attivazione di nuovi dispositivi;
  • indicatori di rischio ignorati dall’intermediario.

Diversa è la situazione quando l’intermediario è autorizzato ma viola obblighi informativi o di adeguatezza: in questi casi è possibile rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB.

Il ruolo dei regolatori

La CONSOB può ordinare l’oscuramento di siti di intermediari abusivi, potere introdotto dal “decreto crescita” (L. 58/2019) e ampliato da interventi successivi, inclusa la Legge Capitali 2024.

Sul fronte assicurativo, l’IVASS invita a consultare RUI e liste di siti irregolari prima di acquistare online.

Check-list operativa: segnali d’allarme

Diffidare immediatamente se ricorre anche uno solo di questi elementi:

  • rendimenti “garantiti” o senza rischio;
  • IBAN intestati a privati o non coerenti con la società;
  • pressione psicologica e urgenza artificiale;
  • richiesta di installare software di controllo remoto (AnyDesk, TeamViewer);
  • richiesta di comunicare codici OTP;
  • pagamento di “tasse” o “commissioni” per sbloccare il prelievo;
  • contatti non richiesti via social o con uso di personaggi famosi.

Verifiche minime prima di investire

  • controllare che il soggetto sia autorizzato (registri CONSOB/BDI o RUI/IVASS);
  • consultare warning e provvedimenti di oscuramento;
  • pretendere documentazione completa (KID PRIIPs, informativa IDD, contratti e condizioni).

Se si è già vittima: cosa fare subito

  1. Bloccare immediatamente carte, home banking, email e SIM (in caso di sospetto SIM swap).
  2. Chiedere alla banca il richiamo del bonifico (SEPA recall). Il tempo è decisivo.
  3. Presentare denuncia dettagliata allegando chat, email, IBAN, screenshot e cronologia movimenti.
  4. Segnalare eventuali profili di abusivismo a CONSOB o IVASS.
  5. Non pagare sedicenti “recuperatori” di somme: potrebbe trattarsi di una seconda truffa.

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025

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