COSPE: No alla definizione IHRA e ai disegni di legge in materia di antisemitismo

Compatibilité
Sauvegarder(0)
partager

Dopo l’approvazione in Senato di ieri, 4 marzo 2026, il DDL contro l’antisemitismo proposto dalla maggioranza, passa alla Camera. Sebbene emendato rispetto al primo disegno di legge proposto dal leghista Massimiliano Romeo che prevedeva divieto di manifestazioni e sanzioni penali, nel disegno di legge votato ieri si continua ad assumere come definizione di antisemitismo, quella proposta dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) che include, tra gli indicatori, alcune forme di critica allo Stato di Israele. Inaccettabile. Qui di seguito il comunicato di COSPE.

Per COSPE l’antisemitismo è una forma di razzismo che deve essere contrastata senza ambiguità. La difesa delle comunità ebraiche, la tutela della memoria della Shoah e l’applicazione rigorosa della normativa vigente restano per noi riferimenti imprescindibili. L’ordinamento italiano dispone già di strumenti chiari ed efficaci: l’articolo 604 bis del Codice penale (che recepisce la cosiddetta Legge Mancino) punisce la propaganda e l’istigazione all’odio razziale, etnico e religioso, la discriminazione e la violenza, nonché la negazione o l’apologia della Shoah e dei crimini di genocidio. Gli strumenti per perseguire penalmente l’antisemitismo esistono e vanno pienamente applicati.

Esprimiamo invece netta contrarietà ai disegni di legge che intendono rendere vincolante la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), definizione che la stessa IHRA qualifica come “non giuridicamente vincolante”. La sua trasformazione in norma di legge comporterebbe un mutamento sostanziale di natura e di effetti, con ricadute gravi sulla libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

La definizione IHRA descrive l’antisemitismo come “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei” e include una serie di esempi. Alcuni di questi, in particolare quelli riferiti allo Stato di Israele, risultano formulati in modo ampio e suscettibile di interpretazioni estensive. Il rischio concreto è la sovrapposizione tra identità ebraica e Stato di Israele, con la conseguenza di assimilare la legittima critica verso le politiche di un governo alla discriminazione antisemita. Una simile confusione non rafforza la lotta all’antisemitismo, ma ne indebolisce la credibilità e l’efficacia.

Esistono definizioni alternative, come la cosiddetta “Definizione di Gerusalemme”, che circoscrivono l’antisemitismo alla discriminazione, al pregiudizio, all’ostilità o alla violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro istituzioni ebraiche in quanto tali), evitando di estendere automaticamente la categoria alla critica di uno Stato. Un confronto serio e non ideologico dovrebbe partire da questa distinzione.

L’articolo 21 della Costituzione italiana, insieme agli articoli 9 e 33, tutela la libertà di espressione, la libertà di ricerca e di insegnamento e l’autonomia scientifica. Analogamente, l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantisce il diritto di critica e di mobilitazione.

Contrastare l’antisemitismo non può tradursi nella limitazione della libertà di critica verso le politiche di uno Stato. Difendere le comunità ebraiche dall’odio è doveroso; allo stesso tempo è doveroso difendere il diritto di cittadine e cittadini, attiviste e attivisti, studiosi e organizzazioni di denunciare violazioni del diritto internazionale, inclusa l’occupazione illegale dei territori palestinesi e il genocidio che si sta commettendo a Gaza. Criminalizzare o disincentivare il dissenso attraverso definizioni normative ambigue produrrebbe un effetto intimidatorio incompatibile con l’ordinamento costituzionale

Per queste ragioni chiediamo che il Parlamento respinga i disegni di legge in discussione. La lotta contro l’antisemitismo deve essere rafforzata con l’attuazione delle leggi vigenti, senza comprimere il diritto di critica e di mobilitazione democratica.

Firenze, 5 marzo 2026

Coordonnées
redazione