L’ordinanza n. 1999/2026 della Prima Sezione Civile interviene con un chiarimento puntuale sul presupposto dell’assegno divorzile: il diritto non può essere riconosciuto senza una prova concreta del nesso tra le scelte condivise durante il matrimonio e l’attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi. Quando una decisione successiva accerta che tali presupposti mancavano sin dall’inizio, le somme già percepite devono essere restituite, secondo la regola generale dell’indebito oggettivo.

La vicenda nasce dalla decisione della Corte d’appello di Bologna, che aveva escluso il diritto all’assegno divorzile inizialmente riconosciuto in primo grado. I giudici territoriali avevano rilevato che la differenza reddituale tra le parti non bastava a giustificare il contributo periodico previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La richiedente non aveva offerto elementi idonei a collegare l’attuale situazione economica a un sacrificio professionale compiuto nell’interesse della famiglia, né aveva indicato quali opportunità lavorative fossero state abbandonate o quale arricchimento l’altro coniuge avesse tratto dalle scelte compiute durante la vita matrimoniale.

La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla sentenza d’appello, confermando che la mera divergenza di redditi non integra la funzione compensativa dell’assegno divorzile. La Corte richiama l’impostazione ormai consolidata, inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui l’assegno non ha più la finalità di mantenere il tenore di vita maturato in costanza di matrimonio, ma mira a riequilibrare le posizioni economiche quando lo squilibrio derivi da scelte comuni che hanno inciso sulla carriera di uno dei coniugi. Per questo motivo l’accertamento del diritto richiede due passaggi distinti: verificare l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dimostrare che tale condizione è la conseguenza delle modalità con cui la vita familiare è stata organizzata.

Il nodo della restituzione delle somme percepite viene affrontato richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite sulla ripetizione dell’indebito nei rapporti familiari. Quando viene accertata l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno divorzile, trova applicazione la condictio indebiti: le somme corrisposte dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status devono essere restituite. Resta distinto, e non inciso da questa valutazione, l’eventuale diritto all’assegno di mantenimento nella fase di separazione, fondato su un diverso presupposto e su un differente assetto di rapporti.

La decisione offre agli operatori del diritto un’indicazione chiara: il nesso causale tra scelte familiari e attuale disparità economica non si presume, ma va allegato e provato con precisione, anche mediante presunzioni semplici quando il quadro familiare lo consenta. In mancanza di elementi concreti, il diritto all’assegno non sorge e gli importi già versati possono essere oggetto di restituzione. L’ordinanza conferma così un orientamento giurisprudenziale ormai maturo, che valorizza la sostanza delle dinamiche familiari e richiede un accertamento puntuale dei presupposti compensativi previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio.