Con un documento dal titolo “La quantificazione del danno – Linee guida e orientamenti interpretativi”, i Commercialisti del Consiglio e della Fondazione nazionali analizzano il Codice della crisi che ha innovato il terzo comma dell’art. 2486 c.c., introducendo criteri specifici per la determinazione e quantificazione del risarcimento del danno causato dagli amministratori che non rispettano l’obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Le nuove disposizioni recepiscono gli orientamenti consolidati nelle prassi dei Tribunali e rendono espliciti i criteri presuntivi già utilizzati dalla giurisprudenza:
- del deficit “fallimentare”;
- della differenza tra i netti patrimoniali.
Danno causato dagli amministratori ex cc
Inquadrate nell’introduzione le tematiche della responsabilità civile degli organi societari, il documento fornisce indicazioni operative per i professionisti impegnati nelle curatele, nelle consulenze tecniche d’ufficio, nella misurazione del danno patrimoniale arrecato dagli amministratori, nella valutazione della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, nei limiti dell’art. 2407, secondo comma, c.c.
1. Criterio della differenza dei netti patrimoniali
L’analisi offre linee guida su:
- individuazione delle date di riferimento per la stima dei patrimoni netti utili alla quantificazione della differenza rilevante ai fini del danno ex art. 2486 c.c.;
- modalità di stima dei patrimoni netti da considerare;
- definizione dei costi “sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità”, che la norma richiede di detrarre dalla differenza tra i patrimoni netti.
2. Criterio del deficit “fallimentare”
Il documento analizza l’ambito applicativo della disposizione che consente l’uso di questo criterio quando:
- è aperta una procedura concorsuale, e
- mancano le scritture contabili, oppure
- le scritture sono irregolari, oppure
- “per altre ragioni” i netti patrimoniali non possono essere determinati.
Viene inoltre fornita una soluzione interpretativa sul significato della locuzione “per altre ragioni”.
Redazione redigo.info