Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 marzo c.a. il nuovo Regolamento sulla Formazione obbligatoria per i giornalisti.
Il testo entrerà in vigore dal prossimo 13 giugno 2026 e prevede 16 articoli.
Secondo l’articolo 1 del nuovo Regolamento la Formazione professionale continua (Fpc) “è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti)”.
I crediti per ogni evento formativo (che sia on demand, streaming o in presenza) saranno ripartiti in questo modo:
a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;
b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;
c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;
d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata;
e) per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.
Rimane l’obbligo dei 20 crediti deontologici da distribuire in almeno due nei 60 totali del triennio.
A compimento del triennio, i Consigli regionali sono tenuti a comunicare ai Consigli di disciplina territoriale una lista degli inadempienti. Nel contempo, i Consigli regionali dovranno annualmente comunicare anche le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.
Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:
a) l’avvertimento se l’inosservanza è parziale;
b) la censura se l’inosservanza è totale;
c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell’articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.
Per il Regolamento completo, invitiamo a consultare il testo integrale qui.
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