Passaggio di CCNL in azienda, rischio di dumping contrattuale - redigo.info

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Il Tribunale di Trani (sentenza n. 622/2026) ritiene che il passaggio aziendale dal CCNL delle telecomunicazioni al CCNL Business Process Outsourcing non sia una semplice scelta organizzativa ma un atto che incide sull’equilibrio delle relazioni sindacali, decidendo infine di bloccare il rischio di un possibile dumping contrattuale per essere il CCNL cui si approda maggiormente flessibile per l’Azienda. In più, poiché il CCNL TLC è firmato da organizzazioni comparativamente più rappresentative, la sua disapplicazione può costituire condotta antisindacale (art. 28 Statuto dei lavoratori).

Rappresentatività comparata

Il giudice ribadisce che la rappresentatività:

  • non è solo formale;
  • richiede una valutazione sostanziale basata su: diffusione territoriale; iscritti; ruolo storico nella contrattazione; stabilità; riconoscimento nel settore.

Applicando questi criteri, le OO.SS. del CCNL TLC risultano storicamente e strutturalmente rappresentative nel settore telecomunicazioni e le sigle firmatarie del CCNL BPO non dimostrano un livello equivalente di rappresentatività.

Sovrapposizione tra CCNL

L’analisi degli ambiti di applicazione (anche tramite classificazione CNEL) mostra che:

  • CCNL TLC e CCNL BPO coprono lo stesso bacino di attività, in particolare i call center;
  • la tesi aziendale secondo cui il BPO sarebbe il contratto “naturale” di un nuovo settore non è convincente.

Rischio di dumping contrattuale

Il passaggio al CCNL BPO consente all’impresa maggiori margini di flessibilità (contratti a termine, somministrazione). Il Tribunale interpreta questo come possibile dumping contrattuale, capace di alterare la concorrenza e indebolire la funzione regolativa del contratto leader.

Ultrattività del CCNL. La scadenza formale del CCNL TLC non ne interrompe automaticamente gli effetti, soprattutto se esistono clausole di ultrattività o se il contratto continua a essere applicato nel settore.

L’impresa non può quindi invocare la scadenza per giustificare il cambio unilaterale.

Concludendo, il Tribunale afferma che: non esiste un obbligo assoluto di applicare il CCNL “leader”; ma il cambio unilaterale verso un contratto firmato da soggetti non comparativamente rappresentativi può costituire condotta antisindacale, perché comprime le prerogative delle OO.SS. storiche del settore. La decisione si inserisce nel contrasto ai contratti “pirata” e ribadisce che l’uso strumentale di CCNL meno rappresentativi, senza confronto sindacale, è illegittimo e sanzionabile ex art. 28.

Redazione redigo.info

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