di Redigo.info – Mario Sancamillo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS fa il punto su una modifica significativa introdotta dalla Legge di Bilancio al Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). La nuova disposizione consente di prolungare il contratto del lavoratore o della lavoratrice assunti in sostituzione anche dopo il rientro del dipendente in congedo, introducendo un periodo di affiancamento che può estendersi fino al primo anno di vita del bambino.
L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una transizione più graduale al rientro al lavoro e rafforzare la parità di genere. In concreto, il lavoratore “sostituito” potrà continuare a collaborare con il collega rientrato, facilitando il passaggio di consegne e riducendo l’impatto organizzativo per le aziende.
Questa possibilità si aggiunge a quanto già previsto dalla normativa vigente. Le imprese possono infatti assumere personale a tempo determinato o tramite somministrazione per coprire l’assenza di lavoratori in congedo, anche anticipando l’ingresso fino a un mese prima (o oltre, se previsto dalla contrattazione collettiva).
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda gli incentivi economici. Il sistema già prevede uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale in sostituzione. Con la nuova norma, il beneficio viene esteso anche al periodo di affiancamento successivo al rientro del lavoratore assente.
Le imprese, quindi, potranno continuare a usufruire dell’agevolazione fino al compimento di un anno di età del bambino (o entro un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento).
Lo sgravio resta riservato ai datori di lavoro con una forza occupazionale inferiore alle 20 unità, requisito che deve essere rispettato al momento dell’assunzione. Il beneficio si applica a tutti i settori produttivi e anche alle realtà in cui operano lavoratrici autonome.
Dal punto di vista operativo, l’INPS attribuisce alle aziende aventi diritto il codice di autorizzazione “9R”, necessario per accedere allo sgravio. Con la nuova disciplina, tale codice potrà essere esteso anche al periodo aggiuntivo di affiancamento, previa verifica da parte delle strutture territoriali.