UE - Linee guida Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) - Assocalzaturifici

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Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida interpretative al Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) e un documento di FAQ, anch’esso relativo alla normativa in questione, con l’obiettivo di favorire un’implementazione uniforme nei differenti Stati membri.

Il documento chiarisce alcuni punti cruciali per una corretta interpretazione del regolamento ma non influisce su vari elementi critici per l’industria all’interno della normativa.

Il Regolamento, entrato in vigore a febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, è stato oggetto di vari dubbi riguardanti i metodi di applicazione delle disposizioni previste. Questo documento si pone dunque l’obiettivo di favorire un’implementazione uniforme del Regolamento all’interno dell’Unione.

È importante sottolineare che le linee guida pubblicate non rappresentano uno strumento giuridicamente vincolante ma solo un dispositivo a complemento del Regolamento. La Corte di giustizia dell’UE rimane quindi l’organo competente nel fornire l’interpretazione definitiva in caso di controversia.

Tra i temi principali su cui questo testo interviene si trova la definizione di imballaggio. La qualificazione di un prodotto come imballaggio, viene chiarito, deve essere effettuata caso per caso, sulla base della funzione e dell’uso concreto che viene fatto del prodotto. Un’altra precisazione molto importante che viene presentata nella Notice riguarda la distinzione tra manufacturer e producer, con il primo definito come colui che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa, mentre il secondo è invece il soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Viene quindi sottolineato come i due ruoli non siano necessariamente coincidenti, specialmente all’interno delle filiere transfrontaliere.

Ulteriori temi su cui viene fatta chiarezza riguardano la definizione di importatore e il ruolo delle filiali, in particolare viene precisato che una branch non è considerata un’entità giuridica autonoma e non può dunque essere qualificata come importatore. La presenza di un rappresentante autorizzato o di un soggetto giuridico stabilito nell’UE è perciò necessaria. L’applicazione delle restrizioni sui PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, le disposizioni relative al contenuto riciclato (con onere della prova a carico delle imprese), alla compostabilità, all’etichettatura degli imballaggi e al loro riutilizzo sono altri temi su cui sono presentate delucidazioni. Infine, viene precisato il rapporto tra il Regolamento e la Direttiva sulle plastiche monouso (SUPD), con il PPWR che prevale per specifiche categorie di imballaggi.

Nel complesso, il Regolamento, nonostante queste linee guida, continua a presentare alcuni importanti elementi di criticità. I target e gli obiettivi fissati rimangono complessi da raggiungere. Inoltre, tenuto conto delle tempistiche previste per l’implementazione degli obblighi e la definizione di regole definitive (ad esempio per i test PFAS o i criteri di design for recycling) permangono difficoltà per la pianificazione da parte delle imprese.

In particolare, la Notice porta a sottolineare complessità supplementari. In primis, un’impostazione basata su valutazioni caso per caso per i prodotti, in aggiunta alla coesistenza di più ruoli all’interno della filiera, potrebbe comportare il rischio di un’applicazione eterogenea del Regolamento tra i vari stati membri, e conseguentemente creare un quadro di incertezza e frammentazione normativa. In aggiunta l’interpretazione presentata dalla Commissione richiede un livello elevato di documentazione tecnica, ad esempio per dimostrare esenzioni sul contenuto riciclato o la conformità PFAS. Queste richieste rappresentano ovviamente ulteriori oneri per le imprese. Infine, la definizione di producer legata allo Stato membro in cui il prodotto diventa rifiuto può comportare duplicazioni di obblighi EPR per operatori attivi in più mercati o nell’e-commerce, portando così ad un’ulteriore incertezza.

Per ulteriori informazioni:
globaltrade@assocalzaturifici.it Tel 0243829222

Pubblicato il 24/04/2026

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