La Cassazione nell’ordinanza n. 3723/2026 ha stabilito che nei procedimenti che conducono alla collocazione del minore presso una famiglia terza, l’ascolto del minore costituisce un adempimento necessario e non procrastinabile, da effettuarsi all’attualità e senza riserve; la sua omissione, ove tempestivamente dedotta dalla parte, impone al giudice uno specifico obbligo di motivazione, a maggior ragione quando la misura incide significativamente sul legame genitore-figli.
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Autore: Avv. Anna Andreani.

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