Diritto annuale 2026

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L'importo dovuto per il 2026 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. Sulla base dell'art 10 della Legge 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. 219/2016, la Camera di Commercio I.A.A. di Modena, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 30/07/2025, ha espresso parere favorevole all'incremento del diritto annuale per il triennio 2026-2028 in misura pari al 20% per il finanziamento di specifici progetti a sostegno del sistema delle Imprese.

Con proprio decreto del 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.

Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2026 entro il 28/04/2026 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2026 per non pagare sanzioni e interessi.

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2026 non sposta il termine originario di pagamento; pertanto, chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2026 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1 gennaio 2026:

Importi dovuti per imprese di nuova iscrizione e per l'apertura di nuove unità locali

Tipologie di imprese Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese € 53,00 € 11,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese € 120,00 € 24,00
Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole € 60,00 € 12,00 
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 96/2001 € 120,00 € 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a € 18,00
Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) € 120,00 € 24,00

Aggiornamento della misura del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2026

Con D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 289 del 13-12-2025) è stato modificato il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2026 passa dal 2,00% al 1,60% in ragione d'anno, comportando cambiamenti nel calcolo degli interessi legali da versare con il ravvedimento operoso, nonché degli interessi legali da pagare con riferimento ad importi omessi contestati con atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni.

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Decreto ministeriale 17 marzo 2026

Coordonnées
pubblicato il 04/05/2026 — ultima modifica 04/05/2026