Provvedimento di Nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Polizia Penitenziaria, ex art. 24 D.P.R. 53/2025.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53
Comitato unico di garanzia
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l’espletamento di attività propositive nelle materie concernenti le pari opportunità, la parità di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.
2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall’Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l’anno.
Note all’art. 24:
– Si riporta il testo dell’articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995:
«Art. 20 (Pari opportunità). – 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all’anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell’applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell’Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell’Amministrazione.
2-bis. L’Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.».