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Bruxelles, maggio 2026
Il 7 ottobre 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento contenente una serie di misure volte a proteggere il settore siderurgico dell’UE dagli effetti negativi della sovraccapacità produttiva globale e dalla concorrenza sleale, intendendo con quest’ultima la capacità di Paesi terzi di produrre acciaio senza le regole – legate, ad esempio, all’ambiente, alla concorrenza e alla qualità dei prodotti – che seguono le aziende dell’Unione europea.
La proposta rientra nel più ampio Piano d’azione per l’acciaio e i metalli, presentato dalla Commissione europea nel marzo dello stesso anno, ed è stata presentata con una raccomandazione per i co-legislatori: la necessità di raggiungere al più presto un accordo sul testo finale del regolamento.
L’urgenza che ha caratterizzato il procedimento legislativo deriva dalla necessità che le misure citate possano essere applicabili dal 1° luglio 2026, data cerchiata in rosso da diversi anni dall’industria siderurgica europea.
Una serie di precauzioni commerciali era infatti già stata adottata dalla Commissione nel 2018 attraverso l’introduzione di misure di salvaguardia. Tale strumento, ancora in vigore, consiste in restrizioni alle importazioni di prodotti siderurgici da Paesi terzi, al fine di evitare fenomeni di destabilizzazione dei flussi verso l’UE, consentendo importazioni esenti da dazi fino a un determinato limite prima dell’applicazione di una tariffa.
Queste misure sono state rinnovate e prolungate più volte nel corso degli anni. Da ultimo nel giugno 2024, quando è stata predisposta anche un’estensione fino al 30 giugno 2026, data in cui le misure raggiungeranno un’applicazione di otto anni, il limite massimo per la durata di questo tipo di strumento secondo le regole dell’OMC.
Tornando alla situazione attuale, l’iter del regolamento sulla nuova proposta di tutela dell’acciaio si è svolto rapidamente e lo scorso 13 aprile, dopo aver già approvato nei mesi precedenti le loro rispettive posizioni, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, nel corso dell’ultima riunione di trilogo, hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo finale del regolamento.
La versione definitiva della nuova misura, per quanto riguarda i contenuti principali, ricalca in buona parte la proposta originaria della Commissione europea e fissa contingenti di importazioni esenti da dazi a 18,3 milioni di tonnellate all’anno, presentando una riduzione del 47% rispetto alle quote del 2024. Il dazio per le importazioni al di fuori del contingente fissato è del 50%, il doppio rispetto a quello previsto dalle clausole di salvaguardia attualmente in vigore. Tali misure vogliono scoraggiare un import eccessivo, mantenendo al contempo la possibilità per i fornitori tradizionali di operare sul Mercato unico dell’UE
Il testo chiarisce inoltre le modalità di gestione dei contingenti e la loro ripartizione tra i Paesi esportatori. Per garantire maggiore flessibilità agli operatori economici e sostenere le catene di approvvigionamento, durante il primo anno di applicazione sarà possibile trasferire da un trimestre all’altro le quote di importazione non utilizzate per tutte le categorie di prodotti.
Inoltre per evitare l’elusione e aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento, il regolamento introduce disposizioni relative al principio di “fusione e colata” (più noto con il termine inglese melt and pour), che individua il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato, ossia il paese in cui esso è stato inizialmente prodotto in forma liquida all’interno di un forno e poi colato nella sua prima forma solida. In base al testo di compromesso il requisito di melt and pour sarà uno dei fattori utilizzati nell’assegnazione dei contingenti ai paesi terzi. Questo approccio contribuisce ad affrontare il problema della sovraccapacità globale, garantendo al contempo che il regolamento resti compatibile con le norme commerciali vigenti, comprese le regole di origine, e con gli impegni internazionali assunti dall’UE nell’ambito dell’OMC e degli accordi di libero scambio.
Come anticipato, la necessità di adottare in maniera tempestiva queste misure ha fatto sì che l’iter si concludesse rapidamente e nelle prossime settimane sia il Parlamento, sia il Consiglio approveranno in via definitiva, attraverso delle votazioni, il testo concordato nel corso dei triloghi. Una volta ratificato, il regolamento potrà essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da entrare in vigore e poter essere applicabile a partire dal 1° luglio 2026, data in cui decadranno le clausole di salvaguardia.
Negoziazioni così rapide non hanno tuttavia permesso di affrontare una serie di punti altrettanto urgenti ma che richiedevano ulteriori discussioni e un approfondimento – anche tecnico – più mirato. Per questo motivo il regolamento fa un ampio ricorso alle cd. clausole di revisione, vale a dire delle previsioni, che permettono alla Commissione di intervenire nuovamente sulla materia, modificando il regolamento attuale o presentando una nuova proposta legislativa.
Per quanto riguarda il sopracitato requisito di melt and pour, ad esempio, il regolamento specifica che la Commissione dovrà valutare se designare il paese di fusione e colata come base per le assegnazioni dei contingenti tariffari specifici per paese e, se necessario, dovrà presentare una nuova proposta legislativa a tal fine.
Tra le clausole di revisioni più rilevanti ci sono senz’altro quelle relative all’ambito di applicazione. Il regolamento, infatti, così come le precedenti misure di salvaguardia, copre 28 tipologie di prodotti di acciaio (vale a dire il primo livello della supply chain).
Risultano al momento esclusi infatti i cosiddetti prodotti “downstream”, cioè prodotti derivati dell’acciaio che vengono impiegati in numerose applicazioni industriali.
Il tema è molto delicato ed è riscontrabile anche in altre proposte della Commissione europea – come, ad esempio, nel Carbon Border Adjustment Mechanism, meglio noto come CBAM, la cui revisione sta provando a sopperire proprio a questa mancanza – e rischia di creare delle distorsioni di mercato, senza però risolvere il problema della concorrenza sleale da Paesi terzi.
Se le misure di protezione vengono applicate solo all’acciaio e, in alcuni casi, ai prodotti finiti (come, ad esempio, le misure imposte per le importazioni di veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina), la produzione in Paesi terzi tende a spostarsi, come è già successo, lungo la catena di produzione.
Così facendo ad essere maggiormente vulnerabili sarebbero tutte quelle aziende all’interno dell’UE che si occupano di lavorare l’acciaio e realizzare prodotti downstream. Si tratta di una parte della filiera cruciale, in quanto dedicata alla realizzazione di parti fondamentali per prodotti utilizzati in numerose applicazioni, come quelle legate all’automotive, alla difesa e alla produzione di energia pulita.
In ultima analisi, ragionando nel medio/lungo periodo, gli stessi produttori in cima alla value chain, nonostante le misure di protezione, rischiano di soffrire la progressiva scomparsa degli operatori downstream europei, solidi acquirenti di materie prime.
Per far fronte a questo problema, il testo, riprendendo l’impostazione iniziale, prevede che entro il 31 dicembre 2026, la Commissione dovrà valutare se estendere il campo di applicazione ad ulteriori prodotti siderurgici, tra cui tubi, fili e barre forgiate attualmente esclusi.
Una seconda revisione dovrà invece essere completata entro il 30 giugno 2027 e riguarderà in particolare l’eventuale inclusione dei prodotti downstream, ossia quei prodotti realizzati in acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio che al momento non rientrano nell’ambito della misura. Revisioni successive saranno poi effettuate ogni due anni, tenendo conto dell’andamento della competitività europea, della situazione dell’industria siderurgica — sia upstream, sia downstream — e di eventuali cambiamenti improvvisi nei flussi commerciali globali.
Il tema dell’estensione delle misure ai prodotti a valleè stato sollevato a più riprese da imprese lungo tutta la filiera dell’acciaio e sta assumendo sempre più rilevanza anche dal punto di vista politico.
Non è un caso, d’altronde, che il processo di aggregazione europea sia nato proprio attorno al settore siderurgico, con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) nel 1951. Oggi, in una fase in cui la competitività industriale dell’UE è sottoposta a pressioni sempre più forti, la tutela del settore torna quindi ad essere una questione strategica per il futuro industriale europeo, non solo sotto un profilo simbolico, ma anche di impatto diretto sulle imprese e i lavoratori del continente.