UE - Regolamento anti-deforestazione (EUDR) - Assocalzaturifici

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ll regolamento EUDR, ovvero l’European Union Deforestation Regulation (regolamento UE 2023/1115) , è una norma dell’UE che mira a ridurre la deforestazione e il degrado forestale globale associati ai prodotti immessi sul mercato europeo. L’EUDR impone obblighi di tracciabilità e dovuta diligenza alle imprese che immettono per primi sul mercato UE prodotti specifici.

Prodotti interessati dal Regolamento:
L’EUDR si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui:
• Legno e prodotti legnosi: L’EUDR include legno, carta, prodotti legnosi e altri derivati.
• Alimenti e bevande: Il regolamento interessa anche carne bovina, cacao, caffè, soia, palma da olio e altri prodotti alimentari.
• Altre materie prime: Sono inclusi anche cuoio, gomma, caffè, cacao, soia e palma da olio.

Obblighi per le Imprese (secondo l’ultima modifica in corso di approvazione a dicembre 2025):
Le imprese che immettono per la prima volta nell’UE i prodotti interessati dall’EUDR hanno i seguenti obblighi:
• Dovuta diligenza: Le aziende devono svolgere un’attenta verifica della loro catena di approvvigionamento per garantire che i prodotti non siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale.
• Dichiarazione di conformità: Le imprese devono presentare una dichiarazione di conformità che attesti che i prodotti immessi sul mercato rispettano i requisiti dell’EUDR. Sono inoltre ridotti gli obblighi per i micro e piccoli operatori primari, che dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum.
• Tracciabilità: È necessario fornire una tracciabilità completa dei prodotti, dalla loro origine all’immissione sul mercato, per dimostrare che non provengono da aree deforestate.
• Segnalazione: Le imprese devono segnalare eventuali violazioni dell’EUDR alle autorità competenti.
NOTA BENE: Gli operatori a valle e i commercianti non devono più presentare dichiarazioni separate, ma devono solo conservare e trasmettere il numero di riferimento della dichiarazione iniziale

Entrato in vigore il 29 giugno 2023, l’EUDR è stato oggetto di successive misure che ne hanno rimanda l’applicazione al 30 dicembre 2025. A Fine 2025 è in approvazione un ulteriore rinvio al 30 dicembre 2026 (per le imprese medio/grandi) e al 30 giugno 2027 per quelle medio/piccole, L’EUDR ha un periodo di transizione per le aziende, che termina il 30 dicembre 2026 per le grandi aziende e il 30 giugno 2027 per le piccole e medie imprese.

AGGIORNAMENTO DEL 26.11.2025: Il 26 novembre 2025 la plenaria del Parlamento europeo ha approvato – con 402 voti favorevoli, 250 contrari e 9 astenuti – la propria posizione in merito alla proposta di modifica del regolamento EUDR.

Tra le varie modifiche apportare rispetto al testo iniziale della Commissione, in linea con la posizione del Consiglio, il Parlamento ha approvato un rinvio generale di un anno dell’applicazione del regolamento. Le disposizioni dell’EUDR si applicherebbero, secondo la posizione del PE, dal 30 dicembre 2026 per le imprese medie/grandi e dal 30 giugno 2027 per le imprese micro/piccole.

Inoltre, anche nel report del Parlamento, si prevede che la dichiarazione di due diligence sia obbligatoria solo per chi introduce per la prima volta il prodotto nel mercato UE.
Semplificazione della due diligence: l’obbligo di presentare la dichiarazione di due diligence è stato attribuito solo agli operatori che immettono il prodotto per primi sul mercato. Gli operatori a valle e i commercianti non devono più presentare dichiarazioni separate, ma devono solo conservare e trasmettere il numero di riferimento della dichiarazione iniziale.

Sono inoltre ridotti gli obblighi per i micro e piccoli operatori primari, che dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum.

Tra le verifiche principali, è infine inserita una clausola di revisione entro il 30 aprile 2026 per valutare l’impatto dell’EUDR e degli oneri amministrativi.

AGGIORNAMENTO DEL 13.07.2027: la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che modifica l’allegato I dell’EUDR, escludendo la pelle dal campo d’applicazione del regolamento.

Contestualmente, è stato inoltre adottato l’atto di esecuzione che stabilisce le norme tecniche relative al sistema informativo EUDR. Il sistema aggiornato introduce semplificazioni operative richieste dagli Stati membri e dal settore industriale, tra cui dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari e specifiche tecniche aggiornate per le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) automatizzate. Ulteriori funzionalità saranno introdotte più avanti nel corso dell’estate.

Prossimi passi
Il regolamento delegato sarà sottoposto al vaglio di Parlamento e Consiglio, che avranno 2 mesi di tempo per sollevare eventuali obiezioni. Qualora non dovessero emergere obiezioni nel periodo indicato, il documento potrà essere pubblicato in gazzetta ufficiale.

Link utili
• Comunicato (con link a guidance doc e FAQ)
• Regolamento delegato
• Regolamento di esecuzione

AGGIORNAMENTO DEL 17.09.2026: Il regolamento delegato che modifica l’allegato I dell’EUDR, escludendo la pelle dal campo d’applicazione del regolamento è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale come regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, del 13 luglio 2026.
Il testo, come previsto, rimuove sopprime le seguenti voci dall’allegato I dell’EUDR:
1. ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate;
2. ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati;
3. ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114.
Il provvedimento entrerà in vigore nella giornata del 18.09.26.

COSA SIGNIFICA PER LE AZIENDE CALZATURIERE?: la modifica inclusa nel regolamento delegato elimina definitivamente la pelle bovina dal campo di applicazione dell’EUDR: per le pelli dei codici 4101, 4104 e 4107 non saranno quindi richiesti gli adempimenti EUDR relativi a tracciabilità, geolocalizzazione e due diligence contro la deforestazione. Per i calzaturifici italiani, quindi, la novità elimina una delle principali criticità che avrebbe potuto interessare la supply chain della pelle bovina. È inoltre utile precisare che le calzature finite, in quanto tali, non erano incluse nell’Allegato I EUDR: il problema riguardava soprattutto gli operatori che importavano o immettevano sul mercato le pelli bovine ricomprese nei codici sopra indicati.

Per informazioni: globaltrade@assocalzaturifici.it – Tel. 02 43829222

Coordonnées
f.maderna@assocalzaturifici.it