Aree idonee, commissione Territorio al lavoro per perfezionare la legge regionale. Individuati con il Ministero interventi per migliorarne efficacia e chiarezza applicativa

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Introduzione

Modifiche e rifiniture in vista per la legge regionale che individua le aree idonee all’installazione di impianti da energie rinnovabili (come eolici e fotovoltaici), approvata lo scorso maggio. Nell’odierna commissione Territorio e ambiente, presieduta da Paolo Burani, infatti, è stata illustrata la legge di modifica alla legge regionale 5/2026. Un provvedimento che nasce da un percorso di collaborazione e dialogo istituzionale avviato con l'ufficio legislativo del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Le modifiche intervengono in modo puntuale su alcuni aspetti chiave della normativa regionale per perfezionarne l'efficacia e la chiarezza applicativa. In questo modo, si prevengono potenziali contenziosi di legittimità costituzionale e si garantisce il perfetto coordinamento tra la disciplina regionale e il quadro normativo nazionale, senza tuttavia alterare l'impianto originario e le finalità della legge emiliano-romagnola.

Tutele per gli ambiti urbani e facoltà dei Comuni. Nei procedimenti di Autorizzazione Unica, i Comuni avranno la possibilità di richiedere l'istituzione di una fascia di rispetto fino a un massimo di 30 metri lineari dalle zone residenziali urbane laddove emergano specifiche esigenze di tutela del benessere della collettività. Tale limite non interesserà gli impianti installati su edifici e parcheggi.

Limiti di superficie agricola (SAU) e salvaguardia del territorio. Viene stabilito che le aree agricole qualificate come idonee dovranno essere comprese tra una soglia minima dello 0,8% e una massima dell'1,5% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale riferita all'anno 2020. Al raggiungimento di tali soglie, decadranno le semplificazioni amministrative e le aree agricole perderanno lo status di "idonee"; i progetti verranno valutati tramite procedura ordinaria, valorizzando il pregio del suolo agricolo e assegnando natura vincolante al parere del Comune territorialmente interessato.

Contrasto al frazionamento degli impianti (divieto di cumulo). Viene chiarito che la disciplina sul cumulo dei progetti si applica nei casi di frazionamento artificioso di un unico intervento in più interventi vicini relativi alla stessa fonte rinnovabile.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le deroghe semplificate per le CER vengono circoscritte esclusivamente agli impianti che risultino effettivamente intestati, nella disponibilità o sotto il controllo diretto della comunità stessa.

Regolamentazione degli impianti flottanti. Per l’installazione di impianti solari galleggianti su specchi d'acqua viene specificato che l'intervento è consentito nei bacini con profondità superiore a 3 metri, occupando al massimo l'80% della superficie libera e mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle sponde. Tali criteri non si applicheranno invece ai bacini e invasi artificiali, completamente privi di vincoli.

L'intervento dell’assessora Irene Priolo

"Quando abbiamo costruito il provvedimento regionale, abbiamo tenuto conto degli aspetti emersi a seguito degli incontri con gli enti locali, introducendo approcci di tutela del territorio che fossero condivisi ma anche ‘spinti’ ha spiegato l’assessora alla Programmazione territoriale, Irene Priolo, presente in Commissione -. La successiva fase di interlocuzione avrebbe potuto portare a un'impugnativa della norma per alcuni aspetti importanti; tuttavia, il confronto con i Ministeri competenti è stato molto positivo. Il dialogo avviato quest'estate per modificare la norma ha portato a un ottimo risultato: l'impianto complessivo della nostra legge viene garantito. Le modifiche introdotte sono circoscritte e in numero inferiore rispetto a quanto ci aspettavamo. Il provvedimento è già passato anche al vaglio del Consiglio delle autonomie locali”.

"L'articolo 3 rappresenta la vera sostanza di questo dialogo con il livello nazionale, che è stato molto articolato: un aspetto sul quale abbiamo lavorato fino alla fine - ha proseguito Priolo -. La nostra proposta iniziale prevedeva che, una volta raggiunta la soglia della superficie agricola utilizzata, le domande presentate successivamente diventassero improcedibili. Questa impostazione era particolarmente complessa da far accogliere al Ministero e rischiava di esporci a una potenziale impugnativa. Abbiamo quindi raggiunto una formulazione che riteniamo migliorativa e che rappresenta un risultato da noi 'portato a casa': se si raggiunge la soglia della Sau, i procedimenti successivi non godranno più del ‘favor normativo’ previsto per le aree idonee e non beneficeranno di tempi semplificati. In questo modo, il terreno perde lo status di area idonea e torna a essere un'area ordinaria. A quel punto, diventa abilitante la ponderazione degli interessi dal punto di vista agricolo e, fattore decisivo, il parere del Comune territorialmente interessato diventa vincolante. Questa è la vera novità che abbiamo ottenuto nel dialogo con i Ministeri: il ruolo del Comune diventa così centrale e proattivo”.

Per la proposta di legge di modifica della legge regionale 5/2026 è stato nominato relatore di maggioranza Luca Sabattini (Pd). Relatore di minoranza è Alessandro Aragona (FdI).

Ultimo aggiornamento: 30-09-2026, 11:58

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