Decreto sui rischi catastrofali: modalità attuative e operative - redigo.info

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E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) circa il regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per rischi catastrofali si intendono:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • sisma;
  • frane.

Disciplina del decreto MEF

Il decreto n. 18/2025 disciplina, in particolare:

  • le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
  • l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

Determinazione dei premi

Il decreto si occupa, come sopra descritto, anche della determinazione dei premi, i quali sono calcolati in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si considerano anche le misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni, da calamità naturali ed eventi catastrofali, per l’appunto.

I premi vengono aggiornati periodicamente, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che rispettano i seguenti principi:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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