Il concetto di ferie retribuite e la giurisprudenza europea

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L’articolo 7, n. 1 della Direttiva UE n. 88, definisce il concetto di “ferie annuali retribuite” implicando che il lavoratore debba percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione equivalente a quella ordinaria.

È proprio tale principio a costituire la base della sentenza n. 6282/2025 della Corte di Cassazione che, partendo da principi dell’Unione, ha accolto il ricorso di un macchinista ferroviario circa il diritto di percepire anche le indennità previste dal CCNL applicato al suo rapporto di lavoro.

Sul punto, una delle più importanti sentenze della Corte di Giustizia UE – la sentenza Williams – precisa che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (…). L’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie di cui hanno bisogno”.

Gli obblighi del datore di lavoro e il ruolo del legislatore italiano

Prescindendo dal caso specifico, nella determinazione delle somme spettanti durante il periodo feriale è necessario valutare il nesso tra gli elementi retributivi e le mansioni assegnate. Se tali elementi hanno un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, allora la corresponsione di tali elementi è dovuta anche nel periodo feriale.

Giocoforza, in tale periodo, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare un trattamento retributivo speculare a quello erogato in via ordinaria, non potendo dunque dar luogo a differenze retributive che potrebbero costituire deterrente al godimento delle ferie annuali.

La Cassazione sulle ferie

La Corte di Cassazione pertanto conclude asserendo che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria sia determinata da prassi e principi degli Stati membri, essa non può andare in contrasto con i valori del diritto dell’Unione Europea, richiamando ulteriormente la sentenza Williams per cui “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.

Resta pertanto in capo al legislatore italiano l’onere di assicurare il rispetto dei principi europei, garantendo il diritto al fruizione del riposo annuale con retribuzione ordinaria.

Coordonnées
Gabriele Tolari