Un comunicato stampa del 15 settembre 2025 a firma dell’ADC nazionale, contiene una nota di fine aprile che sottolinea la necessità del riconoscimento in prededuzione dei compensi da corrispondere all’advisor commercialista che assiste l’imprenditore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio.
Entrato in vigore il Codice della Crisi, il Legislatore ha completamente ignorato questo aspetto, generando un articolo di legge (art. 6 CCII) da dover correggere. Il Professionista che prepara la domanda di liquidazione giudiziale in proprio dell’imprenditore/debitore – il quale decide di intraprendere una soluzione giudiziale liquidatoria per garantire la par condicio creditorum e sceglie di dare impulso alla liquidazione giudiziale in proprio al fine di accorciare i tempi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nel caso venisse richiesta dai creditori – ha il diritto di essere remunerato in tale attività.
“L’assistenza professionale è necessaria anche nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio e non si comprende, pertanto, il motivo per il quale un professionista dovrebbe assistere il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, con la consapevolezza e/o con la certezza di non ottenere il compenso spettante. E’ altrettanto ovvio che il debitore (imprenditore, ndr), nella fase antecedente la liquidazione giudiziale, non dispone di somme liquide per il pagamento di debiti imprenditoriali e, pertanto, il Legislatore sembra incentivare il mancato riconoscimento di un equo compenso spettante ad ogni Professionista che presta la propria attività professionale, soprattutto in una fase così delicata della vita imprenditoriale e che impatta sui diritti dei creditori coinvolti. L’impegno dei professionisti esperti nella gestione della crisi di impresa dovrebbe essere tutelato da un sistema di norme in grado di favorire l’applicazione effettiva del diritto della crisi, nel rispetto anche dei diritti dei Professionisti medesimi. Fino alla data odierna, il Legislatore ha continuato a sostenere una lacuna normativa che riteniamo fondamentale colmare, nell’ottica di una costruzione integrata del sistema di norme in materia concorsuale ed in materia di tutela costituzionale del diritto di ogni Professionista di essere correttamente remunerato per l’attività svolta.”.
Riconoscimento della prededuzione del compenso per il Professionista che assiste il debitore
Poi la conclusione: “ADC-Sindacato Nazionale, pertanto, ritiene necessario sensibilizzare il Legislatore affinché intervenga fattivamente, variando l’art. 6 CCII con esplicito riconoscimento della prededuzione del compenso pattuito dall’imprenditore con i Professionisti che lo assistono nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio.”.
Redazione redigo.info