Serie A, Serie A2 e A1F. Gare del 6-7-8 dicembre 2025 - Federazione Italiana Pallacanestro

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Provvedimenti disciplinari

09 Dicembre 2025

Serie A1

Decima giornata, gare del 6-7-8 dicembre 2025

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 666,00 per offese collettive e sporadiche dirette agli arbitri [art. 27,4bc RG rec., art. 24,4 RG]

MADY GOUNDO SISSOKO (atleta PALLACANESTRO TRIESTE 2004). Ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali [art. 32,1a RG]

VANOLI CREMONA. Ammonizione per irregolarità delle attrezzature obbligatorie (sirena 24″ poco udibile)[art. 40,1a RG]

UNAHOTELS REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese collettive e frequenti dirette agli arbitri [art. 27,4bd RG rec., art. 24,4 RG]

OLD WILD WEST UDINE. Ammenda di Euro 1.332,00 per cori offensivi nei confronti di un tesserato avversario ben individuato [art. 27,4bc RG rec., art. 24,4 RG,art. 28,3 RG]

ALESSANDRO MAGRO (capo allenatore GUERRI NAPOLI). Deplorazione perché espulso a seguito di proteste plateali avverso le decisioni arbitrali [art. 32,3 RG]


Serie A2

Sedicesima giornata, gare del 6-7 dicembre 2025

BANCA SELLA BENEDETTO XIV CENTO. Ammenda di Euro 1.833,00 per offese e minacce collettive e frequenti da parte del pubblico [art. 27,4bd RG, art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 2.500,00 per offese collettive e frequenti agli arbitri da parte del pubblico di casa, lancio di sputi isolato e sporadico che colpiva il secondo arbitro, da parte di un tifoso del pubblico di casa, nonché per lancio isolato e sporadico di oggetto contundente senza colpire (un accendino) [art. 27,4bd RG rec., art. 27,9ac RG rec., art. 27,10ac RG rec., art. 24,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Sig. Longobardi Aniello. Inibizione per giorni 7, fino al 15/12/2025 per aver tenuto, riconosciuto sugli spalti, un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri anche entrando in campo a fine gara (art.35,1c RG, rec. 24,2b RG)

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 625,00 per presenza in campo di persona non iscritta a referto (il Sig. Longobardi, riconosciuto sugli spalti, a fine gara entrava in campo dirigendosi verso l’osservatore arbitrale, dopo aver tenuto un comportamento offensivo, nei confronti degli arbitri, nel corso della gara.[art. 38,1g RG rec., art. 24,2b RG]


Serie A1 Femminile

Decima giornata, gare del 6-7 dicembre 2025

RMB BRESCIA

Il Giudice Sportivo Nazionale
Preso atto del preannuncio di ricorso avverso il risultato della gara n.2425 del 6/12/25 tra le Società Derthona Basket e R.M.B. Brescia Basket S.S.D. srl, presentato al termine dell’incontro da quest’ultima a firma del capitano, ai sensi dell’art 94.2 del R.G.;
letto il ricorso del 6/12/2025 inoltrato dalla Società Brescia nel termine di cui all’ art 94.3, e quindi entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, completo di motivi e di documentazione medica a supporto;
letti i motivi, con riferimento ai quali la Società assume l’erroneità della decisione arbitrale di non consentire all’atleta n.25 Winkasha A. di entrare in campo per giocare munita di tutore a protezione del ginocchio;
sentito il primo arbitro che riferiva di aver deciso di far rimuovere il tutore in ossequio al Regolamento Tecnico relativo all’equipaggiamento e divise prescritti per le atlete, per l’obiettiva fonte di pericolo del suddetto supporto, in quanto di materiale plastico duro e corredato altresì di giunti in acciaio;
considerato che ai sensi dell’ art 4.4.2 del Regolamento Tecnico è vietato “l’utilizzo da parte delle giocatrici, tra gli altri, di tutori in plastica o altro materiale duro, idoneo a cagionare infortuni ad altre giocatrici”;
ritenuto quindi che la decisione arbitrale sia stata ragionevole, corretta e comunque insindacabile a parere di questo Giudice;
PQM
rigetta il ricorso e lo dichiara inammissibile [art. 94.2 RG]

Coordonnées
Mimmo Cacciuni