Che cosa succede se nel testamento olografo, ovvero la disposizione testamentaria scritta di pugno dal testatore stesso, compaiono firme di terzi

Oggi vogliamo soffermarci sulla validità del testamento olografo e, in particolare, sull’importanza della firma. Potrebbe sembrare una riflessione puramente teorica, ma alcune situazioni concrete hanno portato all’avvio di cause giudiziarie, dimostrando quanto il tema sia rilevante.
Un aspetto fondamentale del testamento olografo è la firma autografa del testatore, requisito indispensabile che si affianca alla scrittura interamente manoscritta e alla data. Al contrario, nel testamento pubblico — redatto dal notaio — sono necessarie anche le firme di due testimoni.
Sorge quindi una domanda: cosa accade se nel testamento olografo compaiono anche le firme di testimoni?
Un tribunale si è trovato a rispondere a questa questione, a riprova di come elementi apparentemente semplici possano complicare la procedura successoria.

La natura del testamento olografo

Il testamento olografo è notoriamente la forma testamentaria più semplice e immediata. Consente al testatore di redigere autonomamente le proprie disposizioni di ultima volontà, in totale riservatezza e senza l’intervento di un pubblico ufficiale. L’art. 602, comma 1, c.c. richiede esclusivamente:

  • scrittura interamente a mano del testatore,
  • sottoscrizione,
  • indicazione della data.

Si tratta di requisiti volti a garantire l’autenticità dell’atto e la sicura riferibilità delle disposizioni al testatore.
A questa snellezza formale, però, si accompagnano inevitabili criticità:

  • sul piano contenutistico, perché il testatore, non avendo competenze tecniche, può commettere errori tali da compromettere la validità del documento;
  • sul piano della conservazione, poiché il testamento, essendo una scrittura privata, è esposto a rischi di smarrimento, sottrazione, manipolazione o distruzione.

Il requisito dell’autografia e le interferenze di terzi

Il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Qualsiasi intervento di terzi — anche limitato a una sola parola — compromette il requisito dell’autografia, comportando la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 606 c.c.

Tecnicamente, l’autografia richiede:

  • personalità, ossia sicura riferibilità del testo al testatore;
  • abitualità, cioè riconoscibilità della grafia come appartenente al testatore.

Su questo punto si innesta la questione della possibile presenza di eterografie all’interno della scheda testamentaria: scritture non realizzate dal testatore.

In linea di principio, la partecipazione materiale di terzi determina la violazione dell’autografia e la conseguente nullità del testamento. Pertanto, anche eventuali sottoscrizioni di testimoni possono configurare un’indebita interferenza in un atto che, per sua natura, è personalissimo.

L’orientamento della giurisprudenza

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha tuttavia adottato una posizione meno rigida. Si ritiene che la mera presenza di una firma di terzi non comporti automaticamente l’invalidità del testamento, se non vi è prova di un condizionamento della volontà del testatore. Una firma estranea può essere considerata un segno grafico isolato, non sufficiente a inficiare l’autenticità dell’atto.

Una prassi sconsigliabile

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale più elastico, la prassi di apporre firme di terzi sul testamento olografo è sconsigliabile. Può infatti ingenerare dubbi sulla genuinità del documento e prestarsi a contestazioni, rendendo necessario un accertamento caso per caso.
Per evitare problemi successori e garantire piena efficacia alle proprie volontà, è sempre opportuno prestare grande attenzione ai requisiti formali richiesti dalla legge.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.