Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema particolarmente rilevante per i Comuni e per i gestori dei servizi di igiene urbana: l’aliquota IVA applicabile alle attività di gestione della TARI e ai rapporti con l’utenza nell’ambito dei contratti di servizio regolati da ARERA.
L’interpello era stato presentato da un Comune che, in base alla normativa vigente, ha affidato alla propria società affidataria del servizio rifiuti anche la gestione della TARI, inclusi accertamento, riscossione e rapporti con i cittadini. Il dubbio principale riguardava la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%, prevista per le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani, anche alle attività amministrative legate alla tariffa.
Niente IVA agevolata sulla gestione TARI
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la gestione della TARI non può essere assimilata alla “gestione dei rifiuti” così come definita dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che comprende attività quali raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio e deposito temporaneo.
Tali prestazioni costituiscono l’unico ambito in cui opera l’aliquota agevolata del 10%. La gestione della TARI, invece, viene qualificata come attività amministrativa e finanziaria, legata alla riscossione del tributo e alla gestione degli adempimenti degli utenti. Per questo motivo l’Agenzia ritiene che debba essere applicata l’aliquota IVA ordinaria.
Prestazioni distinte
Il Comune aveva richiamato la regolazione tariffaria MTR-2 di ARERA, sostenendo che l’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani – compresa la componente tariffaria – fosse da considerare come una “prestazione unica”.
L’Agenzia però respinge questa lettura: pur riconoscendo l’unicità della regolazione, distingue nettamente tra attività tecniche di gestione dei rifiuti e attività amministrative.
Viene inoltre richiamato un principio generale in materia IVA: in presenza di più prestazioni con diverse aliquote e un corrispettivo unico, prevale l’aliquota più alta. Solo distinguendo i corrispettivi per singola attività è possibile applicare aliquote diverse.
Nessun rapporto di accessorietà
L’Agenzia esclude anche che la gestione della TARI possa essere considerata “accessoria” alla gestione dei rifiuti. Per essere qualificata come tale, una prestazione deve:
- integrare e rendere possibile la prestazione principale;
- essere resa dallo stesso soggetto;
- essere diretta allo stesso destinatario.
La gestione della TARI, sottolinea l’Agenzia, non è strumentale né necessaria allo svolgimento materiale del servizio di raccolta o smaltimento: si tratta di attività autonome, che possono essere affidate anche a soggetti diversi. Manca quindi il “nesso di dipendenza funzionale”.
Redazione redigo.info