Buoni Fruttiferi Postali: Confconsumatori ottiene risarcimento da oltre 40.000 euro per mancata consegna del Foglio Informativo - CONFCONSUMATORI

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Parma, 12 dicembre 2025 – Con la sentenza n. 1154/2025 del 12.11.2025, il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso presentato da Confconsumatori nell’ambito della campagna “Buono tradito”, riconoscendo che i risparmiatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali (BPF) a termine hanno diritto al risarcimento del danno in caso di mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, documento essenziale per conoscere le condizioni del prodotto, compresa la durata dell’investimento.

Caso dei cinque Buoni Fruttiferi Postali serie 18B

Una famiglia, erede di cinque Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 18B con scadenza a 18 mesi e valore complessivo di oltre 25.000 euro, acquistati nel 2005, ha scoperto solo nel 2023 che i titoli risultavano prescritti. Pur consapevoli della prescrizione, gli eredi hanno chiesto il risarcimento del capitale investito, evidenziando di non aver mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico, documento che avrebbe permesso di conoscere l’effettiva scadenza dei buoni e le relative condizioni contrattuali.

Reclamo, diniego e ricorso con Confconsumatori

Dopo un primo reclamo rivolto all’Ufficio Postale — conclusosi con un diniego da parte di Poste Italiane — la famiglia si è rivolta a Confconsumatori.
L’associazione, tramite il proprio legale, ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Parma per accertare la responsabilità dell’ente emittente in merito alla violazione degli obblighi informativi e ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dai risparmiatori.

La decisione del Tribunale: Poste Italiane ha violato obblighi informativi e doveri di diligenza

Il Tribunale ha stabilito che, al momento della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione dettagliata del prodotto finanziario, inclusa la durata dell’investimento.

La mancata consegna del documento costituisce:

  • violazione di un obbligo specifico previsto dal Decreto Ministeriale del 2000;
  • violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali;
  • inosservanza del dovere di diligenza professionale richiesto agli intermediari finanziari.

In conseguenza di tali violazioni, il Tribunale ha riconosciuto ai risparmiatori il risarcimento pari al capitale originariamente investito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Rilevanza della sentenza e implicazioni per i risparmiatori

«Una decisione molto importante – dichiara l’avvocato Grazia Ferdenzi, legale dei ricorrenti – che conferma l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito: i titolari di Buoni Fruttiferi Postali prescritti per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico hanno diritto a chiedere e ottenere il ristoro dei danni derivanti dal comportamento omissivo e dalla condotta non diligente di Poste Italiane».

Questa pronuncia rafforza ulteriormente la tutela dei consumatori coinvolti in casi analoghi e consolida il lavoro di Confconsumatori nella difesa dei diritti dei risparmiatori nell’ambito della distribuzione dei prodotti postali di risparmio.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO

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